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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38801/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Una società aveva acquistato un fondo proveniente da una procedura fallimentare e aveva citato in giudizio i proprietari dei fondi vicini chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza di servitù di passaggio a loro favore, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi e rimozione dei cancelli ritenuti illegittimamente aperti. In primo grado la domanda principale era stata rigettata e, su riconvenzionale dei convenuti, era stata accertata l'usucapione della servitù di passaggio; la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dei principi sulla valutazione dell'attendibilità dei testimoni parenti o affini, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente reputato tardiva l'eccezione di nullità/inattendibilità delle deposizioni rese da soggetti legati da vincoli di parentela con alcune parti e che non ne aveva valutato l'attendibilità; 2) violazione degli artt. 1061 e 1158 c.c., assumendo che la corte d'appello avesse ritenuto sussistenti opere visibili e permanenti idonee a integrare la servitù senza verificare l'univocità funzionale dei cancelli e la riconoscibilità della loro destinazione al passaggio da parte del proprietario del fondo servente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la ricorrente non aveva riportato specificamente il contenuto dell'atto di appello né indicato con precisione il dato testuale da cui desumere l'asserita discrasia tra quanto dedotto in appello e quanto riportato dalla sentenza impugnata. Ha poi respinto il secondo motivo, rilevando che l'accertamento della sussistenza di opere visibili e permanenti è giudizio di merito non sindacabile in cassazione e precisando che l'esigenza di univocità funzionale dell'opera è tema tipico della servitù per destinazione del padre di famiglia, non dell'usucapione, ove è sufficiente il possesso ventennale della situazione di fatto corrispondente all'esercizio della servitù, in presenza di opere apparenti e permanenti. Tuttavia il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile in dispositivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    L'error in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di specificare in ricorso il contenuto della censura e i fatti processuali su cui si fonda, perché il controllo diretto sugli atti presuppone comunque l'ammissibilità del motivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione degli artt. 1061 e 1158 c.c.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Lo scrutinio di inammissibilità va compiuto con riferimento a ciascun motivo e al momento della decisione; quando ricorre, la Corte può arrestare il ricorso in limine senza aderire compiutamente all'orientamento consolidato.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, può rilevare anche ai fini della disciplina delle impugnazioni incidentali tardive.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È richiamato in funzione comparativa, per evidenziare la logica di filtro delle impugnazioni prive di consistenza.

  • art. 1061 c.c.

    La servitù apparente richiede opere visibili e permanenti; l'univocità funzionale dell'opera è rilevante soprattutto nella costituzione per destinazione del padre di famiglia.

  • art. 1158 c.c.

    Nel caso di usucapione della servitù, è sufficiente provare il possesso ventennale della situazione di fatto corrispondente all'esercizio della servitù, in presenza di opere apparenti e permanenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si denuncia un error in procedendo e la Corte può accedere direttamente agli atti, resta imprescindibile l'onere di autosufficienza: il motivo è inammissibile se non indica specificamente il contenuto della censura, i fatti processuali rilevanti e il dato testuale che dimostrerebbe l'errore del giudice di merito.
  • La censura sulla valutazione delle prove testimoniali non può essere proposta in modo generico: se si contesta l'interpretazione che la sentenza dà del motivo di appello, occorre trascrivere o indicare con precisione il passaggio dell'atto d'appello rilevante.
  • In tema di servitù di passaggio acquistata per usucapione, ciò che rileva è la prova del possesso ultraventennale della situazione di fatto corrispondente all'esercizio della servitù, purché esistano opere apparenti e permanenti; non è invece necessario dimostrare l'univocità funzionale dell'opera nei termini propri della destinazione del padre di famiglia.
  • L'accertamento della sussistenza di opere visibili e permanenti integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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