Cassazione Civile, Ordinanza n. 24558/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
La ricorrente ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva sospeso ex art. 295 c.p.c. il giudizio introdotto dalla stessa ricorrente. La sospensione era stata disposta perché pendeva innanzi alla Corte d'appello di Roma l'impugnazione contro una sentenza resa dal medesimo Tribunale in un diverso giudizio promosso dalla resistente nei confronti della banca originaria, con intervento della ricorrente. La ricorrente contestava la sospensione deducendo, da un lato, che non vi sarebbe stato rapporto di continenza tra i due giudizi perché Tribunale e Corte d'appello sarebbero articolazioni del medesimo ufficio giudiziario e, dall'altro, che essa sarebbe stata estranea al precedente giudizio, essendovi intervenuta solo ad adiuvandum e senza ricevere domande dirette.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto tra i due giudizi come continenza, osservando che la Corte d'appello è giudice diverso dal Tribunale e che tra le cause vi era identità di soggetti e di rapporto contrattuale, oltre a un rapporto di interdipendenza tra domande contrapposte e speculari, una volta dirette all'accertamento negativo del credito e alla ripetizione dell'indebito, l'altra al recupero del credito anche a titolo di ingiustificato arricchimento. Ha quindi confermato che, non essendo possibile la rimessione al giudice dell'impugnazione in presenza di pendenza di cause in gradi diversi, la tutela del coordinamento processuale va assicurata tramite la sospensione ex art. 295 c.p.c. La decisione sulle spese è stata rinviata al definitivo e la Corte ha dichiarato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È la norma applicata per sospendere il giudizio che avrebbe dovuto essere attratto dall'altro, quando la disciplina della continenza non può operare per la pendenza delle cause in gradi diversi.
Regola la continenza tra cause proposte davanti a giudici diversi; la Corte precisa che la Corte d'appello è giudice diverso dal Tribunale e che la disciplina è applicabile anche in presenza di rapporti di interdipendenza tra domande contrapposte.
È richiamato per ribadire che l'impugnazione delle sentenze del Tribunale si propone alla Corte d'appello, proprio perché quest'ultima è giudice diverso dal Tribunale.
Non può condurre alla rimessione della seconda causa al giudice dell'impugnazione quando le cause pendono in gradi diversi; in tal caso il coordinamento avviene mediante sospensione ex art. 295 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La continenza di cause ricorre non solo quando vi sia identità di soggetti, titolo e una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando le controversie sono strettamente interdipendenti, con domande contrapposte o alternative riferite al medesimo rapporto negoziale e con questioni comuni decisive per entrambe.
- La circostanza che in uno dei giudizi intervenga un soggetto ulteriore non esclude, di per sé, l'identità di soggetti rilevante ai fini della continenza, se la struttura sostanziale delle controversie resta riconducibile ai medesimi rapporti e alle medesime questioni.
- Quando un giudizio è pendente in appello e un altro in primo grado presenta rapporto di continenza con esso, non opera la rimessione della causa al giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c.; il necessario coordinamento processuale va realizzato mediante sospensione ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della causa pregiudicante.
- Per stabilire la continenza rileva la sostanza delle domande e il nesso logico-giuridico tra i giudizi, non la mera denominazione formale delle azioni o la presenza di diverse qualificazioni giuridiche delle pretese.
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