Cassazione Penale, Sentenza n. 23633/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere emessa dopo la condanna in appello per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione al clan 'Gionta'). Deduceva: 1) omissione/irregolarità nella trasmissione di atti (ord. cautelari e altri procedimenti) al giudice del riesame, con vizio di applicazione dell'art. 291 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e errata valutazione delle esigenze cautelari (art. 275 e 274 c.p.p.), lamentando che il Tribunale si era limitato a richiamare la presunzione legale di pericolosità prevista per i reati associativi senza considerare i documenti e gli elementi difensivi (tra cui la sentenza di assoluzione del GIP, la mancanza di dichiarazioni di collaboratori a suo carico, l'attività lavorativa post-scarcerazione e il cd. "tempo silente" di circa 5 anni) idonei a superare la presunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) il rimedio era correttamente individuato nel riesame ex art. 309 c.p.p.; b) l'omessa trasmissione di atti determina nullità solo se gli atti mancanti sono decisivi e la difesa non ha dimostrato tale decisività; c) nel caso di condanna per reato associativo (art. 416-bis) opera la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275 comma 3 c.p.p., che può essere superata solo con concreti elementi di dissociazione o di allontanamento dal sodalizio; d) la Corte d'Appello, che ha condannato la ricorrente, ha fornito elementi (ruolo di rilievo nell'associazione, arsenale, operatività violenta del clan, possibilità di supporto logistico) che giustificano la custodia in carcere e il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato il mantenimento della misura. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e invio della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Rilevata la natura permanente e ostativa del reato associativo di stampo mafioso; la condanna per tale reato costituisce elemento idoneo a fondare la presunzione relativa di pericolosità ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere.
Richiamate le esigenze cautelari (pericolo di fuga e pericolo di reiterazione) che devono essere valutate concretamente dal giudice; la corte ha ritenuto che tali esigenze sussistono nel caso concreto.
art. 275 c.p.p. commi 1-bis e 3
Il comma 1-bis disciplina la valutazione delle esigenze cautelari in presenza di sentenza di condanna; il comma 3, per i reati indicati (tra cui il 416-bis), stabilisce una presunzione relativa di pericolosità che può essere superata solo con elementi concreti di dissociazione: la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione e che non fossero forniti elementi idonei a superarla.
Prevede la nuova applicazione di misure cautelari dopo una successiva condanna per i medesimi fatti in caso di proscioglimento precedente: il Collegio ha richiamato la giurisprudenza che combina questo disposto con l'art. 275.
art. 291 c.p.p. / art. 309 c.p.p.
Richiamati nei motivi della difesa (presunta irregolarità nella trasmissione documentale e corretta individuazione del rimedio procedurale): la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato la decisività degli atti mancanti e che il riesame fosse il rimedio corretto.
Disposto l'invio della copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis.
Massime di principio
- La condanna per reati associativi di tipo mafioso (art. 416-bis) legittima l'operare di una presunzione relativa di pericolosità che giustifica, salvo elementi contrari, la custodia in carcere.
- Spetta alla difesa l'onere di indicare e provare quali atti non trasmessi siano stati determinanti: l'omessa trasmissione invalida il provvedimento solo se gli atti mancanti sono decisivi per la decisione.
- Il "tempo silente" può contribuire a superare la presunzione di pericolosità, ma il suo valore dipende dalla natura della contestazione (aperta o chiusa) e dalla presenza di elementi concreti che attestino la dissociazione dall'organizzazione; in contestazioni aperte e per reati associativi permanenti la mera distanza temporale spesso non è decisiva.
- Quando la stessa corte che ha pronunciato la condanna applica la misura cautelare, la valutazione delle esigenze cautelari può fondarsi sia sulla presunzione legale che sugli elementi specifici emersi nel giudizio di condanna: la difesa deve confrontarsi concretamente con le ragioni poste a fondamento della sentenza.
- Per superare la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 è necessario fornire elementi concreti e specifici di dissociazione (es. prova di allontanamento fisico o comportamentale, collaborazione concreta, perdurante inattività criminale dimostrabile), non limitarsi a deduzioni generiche o a circostanze antecedenti non attinenti.
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