Cassazione Penale, Sentenza n. 44228/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della confisca dell'immobile indicato come "immobile primo" a Sant'Elia Fiumefreddo (via Strette Camere, 59). Il ricorrente deduce violazione di legge e del diritto di difesa per omesso e/o insufficiente accertamento della data di costruzione del bene e della correlazione temporale tra la realizzazione/acquisizione dell'immobile e il periodo di pericolosità sociale attribuito a Spada (attività di spaccio esercitata dal 2003 in concorso con familiari). Sostiene che la motivazione è meramente apodittica e che non è stata dimostrata la rilevanza temporale del bene rispetto ai profitti illeciti contestati.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure prospettate attengano alla completezza e logicità della motivazione (riesame di merito) e non a vere e proprie violazioni di legge ammissibili in cassazione nei procedimenti sulle misure di prevenzione patrimoniali (art. 10 e 27 D.Lvo 159/2011). La Corte ha inoltre osservato che, essendo intervenuto un annullamento con rinvio limitato dalla Suprema Corte alla sola verifica della data di realizzazione dell'"immobile primo", la Corte territoriale era tenuta a pronunciarsi esclusivamente su tale questione; ed ha ritenuto adeguata la motivazione sulla data di realizzazione fondata su informative della polizia giudiziaria, riprese aeree e fotografie. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lvo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 10
Il ricorso contro i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali è ammesso in Cassazione solo per violazione di legge; in particolare il controllo di legittimità sull'atto della Corte d'Appello è limitato a vizi di diritto
D.Lvo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 27
Richiama l'applicabilità dell'art. 10 alle impugnazioni dei provvedimenti di prevenzione, ribadendo la limitazione del sindacato di legittimità in Cassazione
Codice di procedura penale, art. 627
Limita le questioni deducibili in sede di rinvio: il giudice di rinvio deve attenersi alle specifiche indicazioni contenute nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna per spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e costituisce base per la condanna al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Corte Cost. n. 321/2004; Cass., Sez. U n. 33451/2014 e pronunce richiamate
Confermano la legittimità della limitazione del ricorso per cassazione alle sole questioni di diritto nei procedimenti di misure di prevenzione e precisano che i vizi di motivazione sono sindacabili solo quando la motivazione sia assente o apparentemente priva dei requisiti minimi di logicità e completezza
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali (D.Lvo 159/2011) il ricorso in Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: le censure attinenti alla valutazione e alla completezza della motivazione rientrano di regola nel sindacato di merito e sono, pertanto, inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente
- Se la Cassazione annulla con rinvio limitato ad una precisa questione (es. la data di costruzione di un immobile), il giudice di rinvio può esaminare e decidere esclusivamente la questione rimessa; questioni già definite non possono essere rinnovate in diversa sede
- Per contestare efficacemente una confisca basata sulla correlazione temporale tra acquisizione/realizzazione del bene e condotte illecite è necessario dimostrare una specifica violazione di legge o l'assenza totale di motivazione: semplici richieste di rivalutazione degli elementi probatori non sono ammissibili in Cassazione
- Elementi tecnici e documentali come informative di polizia giudiziaria, riprese aeree e fotografie possono costituire prova idonea per la determinazione della data di realizzazione di un bene agli effetti delle misure di prevenzione
- Ricorrere in Cassazione con argomentazioni manifestamente riconducibili a un appello di merito comporta rischio di inammissibilità e di condanna al pagamento di spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende
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