Cassazione Penale, Sentenza n. 35632/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/12/2021 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (ricettazione). Le censure mosse, articolate separatamente per ciascun imputato, sostanzialmente riguardano: a) insufficiente prova della provenienza delittuosa dei beni e mancanza dell'elemento soggettivo (contestazione dell'elemento intenzionale); b) errata valutazione o inidoneità probatoria di intercettazioni ambientali e telefoniche; c) errata valutazione delle confessioni (in particolare per Iaquino) o loro travisamento; d) possibile diversa qualificazione giuridica del fatto (furto anziché ricettazione); e) omessa o inadeguata motivazione da parte della Corte di appello, con riferimento anche alla motivazione per relationem e al mancato riconoscimento/prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena in violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.; f) richieste di riforma della pena o di riduzione al minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati dai quattro imputati. Motivazione principale: i ricorsi risultano prevalentemente reiterativi delle medesime questioni già sollevate e rigorosamente esaminate e respinte in sede di appello (mancanza di specificità e mancato confronto con le motivazioni della Corte di appello), oppure sono generici e privi di correlazione con la sentenza impugnata. Per ciascun ricorrente la Corte ha aggiunto rilievi specifici: Russo - inammissibile per mera riproposizione delle stesse deduzioni e aspecificità; Iaquino - inammissibile perché propone valutazioni alternative delle prove già apprezzate in sede di merito (anche in tema di intercettazioni e confessioni); Lamia - inammissibile per reiterazione di argomentazioni e letture alternative delle intercettazioni, e osservazione che l'adesione della Corte d'appello alle motivazioni del primo giudice è legittima; Falco - inammissibile per generici e apodittici rilievi e per interruzione della catena devolutiva in tema sanzionatorio (nessuna censura sanzionatoria devoluta all'appello). Conseguenze: confermata l'inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, all'obbligo di versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata (ricettazione). La Corte di legittimità non ha riesaminato il merito della qualificazione e dell'accertamento dei fatti, avendo ritenuto inammissibili i ricorsi che riproponevano valutazioni probatorie già decise in sede di merito.
Richiamato come motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché reiterative e non specifiche rispetto alle motivazioni della Corte di appello.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione per relationem; la Corte ha confermato che l'adesione del giudice d'appello alle motivazioni del primo grado è ammissibile se adeguatamente supportata.
Richiamato nelle censure di Iaquino connesse al vizio di motivazione e alla valutazione della prova; la Cassazione ha ritenuto le censure meramente riformulative di questioni di fatto.
art. 581 c.p.p. comma 1 lett. c
Richiamato implicitamente quale requisito di specificità delle ragioni di ricorso; la Corte ha osservato che mancava l'esposizione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste.
art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c
Richiamato in relazione alla causa di inammissibilità per aspecificità quando il ricorso non si confronta con le motivazioni del giudice di merito.
Norma sulle circostanze attenuanti: i ricorrenti lamentavano la mancata attribuzione o prevalenza delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che tali censure non fossero devolute in modo da poter essere riesaminate in Cassazione o fossero valutazioni di merito precluse.
Richiamato in relazione ai motivi sanzionatori (esame delle attenuanti speciali e generiche): la Corte ha ritenuto le questioni relative alla determinazione della pena improprie per Cassazione quando non adeguatamente dedotte nei precedenti gradi.
Citato nelle doglianze difensive su omessa motivazione e limiti del giudizio di appello; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione di merito fosse congrua e che l'adesione per relationem fosse ammissibile entro i limiti sopra indicati.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6 § 1
Richiamata dalla Corte per spiegare che l'obbligo motivazionale non impone una replica dettagliata a ogni singolo argomento, consentendo al giudice d'appello di fare propri i motivi del primo giudice quando appropriato.
Massime di principio
- Non riproporre in Cassazione le stesse deduzioni già formulate e rigettate in appello: la ripetizione pedissequa è causa di inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi direttamente con le ragioni espresse nella sentenza impugnata; altrimenti è aspecifico e inammissibile.
- La Corte di Cassazione non è chiamata a rivedere questioni di fatto o valutazioni probatorie (es. interpretazione di intercettazioni, valutazione di confessioni) se non quando sia dimostrabile una manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Per censurare il trattamento sanzionatorio in Cassazione è necessario che la questione sia stata devoluta al giudice d'appello con specifico motivo; altrimenti il punto acquista efficacia di giudicato e non è sindacabile.
- L'adesione del giudice d'appello alle motivazioni del primo grado è compatibile con il diritto ad una motivazione se la decisione complessiva risulta sufficientemente motivata; non è sempre richiesto un riscontro punto per punto.
- Quando si impugnano valutazioni probatorie basate su intercettazioni, va dimostrato un vizio di valutazione manifesto: meri rilievi interpretativi alternativi non bastano per ottenere l'ammissione del ricorso in Cassazione.
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