Sentenza del 01/12/2025 n. 31297 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso di € 252.818, relativo alle ritenute fiscali sugli interessi attivi maturati durante il fallimento di Ce.Di. Puglia s.c.r.l. Il credito era stato dichiarato per il maxi-periodo fallimentare, trasferito all’assuntore Lanzone Sei S.r.l. con l’omologazione del concordato e poi ceduto a Banca IFIS tramite Europa Investimenti Gestione Attivi S.r.l. Con un unico motivo, la Banca ha denunciato la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/1992: la Corte regionale avrebbe pronunciato ultra petita e con motivazione contraddittoria, rigettando l’appello per la mancata notifica della prima cessione all’Amministrazione e per il divieto di doppia cessione, questioni non dedotte dalle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la verifica dell’effettiva titolarità del credito in capo a chi ne chiede il rimborso rientri nell’oggetto del giudizio e che la mancata notifica della cessione all’assuntore e il divieto di ulteriore cessione siano questioni di diritto rilevabili d’ufficio, senza mutare petitum o causa petendi. La motivazione della sentenza d’appello non è stata giudicata illogica o contraddittoria. Restano quindi ferme le decisioni di merito, che avevano negato il rimborso; nessuna spesa è stata liquidata in Cassazione, poiché l’Agenzia era rimasta intimata. La Banca è tenuta, se dovuto, al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 43-bis, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Tali questioni, pur non essendo state sollevate dalle parti, rientrano comunque nell’àmbito dell’accertamento che deve effettuare il giudice, circa l’effettiva esistenza del credito in capo al cessionario, stante la natura di attrice in senso sostanziale della parte che chiede il rimborso.
Nel caso deciso, la disposizione è richiamata per la disciplina della cessione dei crediti tributari: la cessione del credito all’assuntore doveva essere notificata all’Amministrazione e il credito non poteva essere ulteriormente ceduto. La legittimità dei passaggi della cessione rileva per accertare se il richiedente sia effettivamente titolare del credito.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la Banca IFIS Spa tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’ art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .
Quando il ricorso è rigettato e ricorrono i presupposti processuali, il ricorrente deve versare, se dovuto, un ulteriore importo pari al contributo unificato per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio per ottenere il rimborso di un credito tributario, chi lo domanda deve dimostrare di esserne effettivamente titolare; il giudice può esaminare d’ufficio la validità dei trasferimenti che fondano la pretesa.
- Il giudice può fondare la decisione su questioni giuridiche non specificamente sollevate dalle parti se esse restano interne alla verifica del diritto fatto valere e non modificano domanda e causa petendi.
- In una catena di cessioni di crediti fiscali occorre verificare sia gli adempimenti richiesti per rendere la cessione opponibile all’Amministrazione sia l’eventuale divieto di successive cessioni: un passaggio invalido può escludere la legittimazione del cessionario finale al rimborso.
- Il fatto che il giudice d’appello confermi il rigetto per una ragione giuridica diversa da quella adottata in primo grado non configura, da solo, ultrapetizione, se la decisione resta entro l’oggetto della controversia.
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