Cassazione Penale, Sentenza n. 1906/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/05/2022 con cui il Tribunale del riesame rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.U.P. del 10/05/2022 che aveva disposto la custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente contestava: 1) la competenza del giudice ai sensi dell'art. 279 c.p.p. (sostenendo che l'ordinanza cautelare fosse stata emessa da giudice diverso da quello che aveva pronunciato la sentenza di condanna); 2) carenza di autonoma motivazione del provvedimento genetico in ordine alle esigenze cautelari (art. 292 e correlati), non adeguatamente integrata; 3) errata valutazione del rilievo del tempo trascorso tra le condotte addebitate e la richiesta cautelare, con conseguente sottovalutazione di elementi che dimostrerebbero l'allontanamento del ricorrente dal contesto criminale (es. attività di collaborazione/testimone, assenza di elementi nuovi di pericolo).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: sul punto di competenza ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la composizione materiale del giudice che decide sulle misure cautelari non determina nullità quando il giudice è investito della cognizione; sulla motivazione ha osservato che, dopo la condanna per 416-bis, opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275), per cui il giudice non è tenuto a fornire positiva dimostrazione dei pericula libertatis ma solo a considerare e confutare eventuali elementi di esclusione posti dalla difesa; quanto al rilievo temporale, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha ricostruito elementi della perdurante operatività e contatti fino ad anni recenti e richiamato l'orientamento secondo cui, per le mafie «storiche» come la 'ndrangheta, il fattore tempo ha portata limitata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Rilevanza del titolo di reato: la condanna per associazione di stampo mafioso determina, ai fini cautelari, una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (collegamento con art. 275 c.p.p.).
Disciplina della competenza del giudice che decide sulle misure cautelari nel processo: la giurisprudenza interpreta la norma in senso funzionale ma non tale da rendere nulla l'ordinanza se il giudice è diverso nella composizione fisica, purché il giudice sia investito della cognizione.
Stabilisce presunzioni in materia di esigenze cautelari dopo la condanna. In presenza di reati gravi come l'art. 416-bis, opera una presunzione che solleva il giudice dall'onere di dimostrare positivamente il periculum libertatis, richiedendo solo di valutare e confutare le eventuali prove di esclusione sollevate dalla difesa.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai criteri e ai limiti della valutazione delle esigenze cautelari e della misura; la Corte conferma che la motivazione deve tener conto del regime probatorio segnato dalle presunzioni previste dall'art. 275.
comma 2 lett. c) e comma 3-ter
Norme sulla motivazione degli atti: censurate dalla difesa per presunta carenza motivazionale, ma la Corte ha ritenuto che l'integrazione e la presunzione di cui all'art. 275 rendessero la censura infondata.
Principio di immutabilità del giudice riferito alla deliberazione della sentenza; non impedisce che giudici con diversa composizione decidano sulle misure cautelari durante il processo.
Richiamato in tema di nullità, per sostenere che la diversa composizione del giudice non rientra tra le nullità previste connesse alla capacità del giudice o al numero dei giudici.
Previsione della condanna alle spese e della somma a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per disporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Obbligo di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti connessi alla custodia del condannato; la Corte ha disposto l'invio della copia del provvedimento.
Massime di principio
- La composizione fisica del giudice che decide su misure cautelari nel corso del processo, diversa da quella che ha pronunciato la sentenza, non determina di per sé nullità: rileva che il giudice sia investito della cognizione.
- Dopo una condanna per reati di mafia (art. 416-bis), opera una presunzione di esistenza delle esigenze cautelari: il giudice deve motivare solo se e nella misura in cui la difesa indica elementi che possano confutare tale presunzione.
- La mera distanza temporale delle condotte rispetto alla richiesta cautelare non è necessariamente decisiva per escludere il pericolo di reiterazione nei confronti delle mafie storiche (es. 'ndrangheta), dovendosi valutare la persistenza di legami e condotte attuali o recenti.
- Le censure generiche sulla carenza motivazionale sono deboli quando il giudice integra la valutazione tenendo conto delle presunzioni di legge e dei fatti accertati nella sentenza di condanna; la difesa deve fornire elementi specifici e confrontarsi concretamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
- In ricorsi avverso provvedimenti cautelari collegati a condanne per associazione mafiosa, i difensori devono produrre prove concrete e specifiche per superare le presunzioni previste dall'art. 275 c.p.p.; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni per lite temeraria o colposa.
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