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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1906/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/05/2022 con cui il Tribunale del riesame rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.U.P. del 10/05/2022 che aveva disposto la custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente contestava: 1) la competenza del giudice ai sensi dell'art. 279 c.p.p. (sostenendo che l'ordinanza cautelare fosse stata emessa da giudice diverso da quello che aveva pronunciato la sentenza di condanna); 2) carenza di autonoma motivazione del provvedimento genetico in ordine alle esigenze cautelari (art. 292 e correlati), non adeguatamente integrata; 3) errata valutazione del rilievo del tempo trascorso tra le condotte addebitate e la richiesta cautelare, con conseguente sottovalutazione di elementi che dimostrerebbero l'allontanamento del ricorrente dal contesto criminale (es. attività di collaborazione/testimone, assenza di elementi nuovi di pericolo).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: sul punto di competenza ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la composizione materiale del giudice che decide sulle misure cautelari non determina nullità quando il giudice è investito della cognizione; sulla motivazione ha osservato che, dopo la condanna per 416-bis, opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275), per cui il giudice non è tenuto a fornire positiva dimostrazione dei pericula libertatis ma solo a considerare e confutare eventuali elementi di esclusione posti dalla difesa; quanto al rilievo temporale, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha ricostruito elementi della perdurante operatività e contatti fino ad anni recenti e richiamato l'orientamento secondo cui, per le mafie «storiche» come la 'ndrangheta, il fattore tempo ha portata limitata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevanza del titolo di reato: la condanna per associazione di stampo mafioso determina, ai fini cautelari, una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (collegamento con art. 275 c.p.p.).

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Disciplina della competenza del giudice che decide sulle misure cautelari nel processo: la giurisprudenza interpreta la norma in senso funzionale ma non tale da rendere nulla l'ordinanza se il giudice è diverso nella composizione fisica, purché il giudice sia investito della cognizione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Stabilisce presunzioni in materia di esigenze cautelari dopo la condanna. In presenza di reati gravi come l'art. 416-bis, opera una presunzione che solleva il giudice dall'onere di dimostrare positivamente il periculum libertatis, richiedendo solo di valutare e confutare le eventuali prove di esclusione sollevate dalla difesa.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai criteri e ai limiti della valutazione delle esigenze cautelari e della misura; la Corte conferma che la motivazione deve tener conto del regime probatorio segnato dalle presunzioni previste dall'art. 275.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    comma 2 lett. c) e comma 3-ter

    Norme sulla motivazione degli atti: censurate dalla difesa per presunta carenza motivazionale, ma la Corte ha ritenuto che l'integrazione e la presunzione di cui all'art. 275 rendessero la censura infondata.

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Principio di immutabilità del giudice riferito alla deliberazione della sentenza; non impedisce che giudici con diversa composizione decidano sulle misure cautelari durante il processo.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di nullità, per sostenere che la diversa composizione del giudice non rientra tra le nullità previste connesse alla capacità del giudice o al numero dei giudici.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese e della somma a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per disporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Obbligo di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti connessi alla custodia del condannato; la Corte ha disposto l'invio della copia del provvedimento.

Massime di principio

  • La composizione fisica del giudice che decide su misure cautelari nel corso del processo, diversa da quella che ha pronunciato la sentenza, non determina di per sé nullità: rileva che il giudice sia investito della cognizione.
  • Dopo una condanna per reati di mafia (art. 416-bis), opera una presunzione di esistenza delle esigenze cautelari: il giudice deve motivare solo se e nella misura in cui la difesa indica elementi che possano confutare tale presunzione.
  • La mera distanza temporale delle condotte rispetto alla richiesta cautelare non è necessariamente decisiva per escludere il pericolo di reiterazione nei confronti delle mafie storiche (es. 'ndrangheta), dovendosi valutare la persistenza di legami e condotte attuali o recenti.
  • Le censure generiche sulla carenza motivazionale sono deboli quando il giudice integra la valutazione tenendo conto delle presunzioni di legge e dei fatti accertati nella sentenza di condanna; la difesa deve fornire elementi specifici e confrontarsi concretamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • In ricorsi avverso provvedimenti cautelari collegati a condanne per associazione mafiosa, i difensori devono produrre prove concrete e specifiche per superare le presunzioni previste dall'art. 275 c.p.p.; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni per lite temeraria o colposa.

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