Cassazione Civile, Ordinanza n. 11369/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per nullità della procura speciale. Non è stata esaminata la fondatezza dei tre motivi di ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. con cui il Tribunale di Monza aveva condannato una società a eseguire lavori edili entro termini determinati e, in caso di ritardo, a pagare alla controparte una somma di euro 200 al giorno ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. La creditrice aveva poi intimato precetto per euro 76.484,38 quale penale maturata per il periodo indicato. La società destinataria del precetto aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di avere integralmente eseguito le opere, contestando l'iniquità della penale e la sua quantificazione anche con riferimento al periodo del lockdown nazionale. In appello la controparte aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, con rigetto dell'opposizione e rideterminazione della penale in euro 70.000. In cassazione la società soccombente ha proposto ricorso articolato in tre motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato d'ufficio la nullità della procura speciale al difensore: la procura risultava sottoscritta in modo illeggibile, priva dell'indicazione del nominativo del conferente e della sua carica sociale, e il ricorso stesso non consentiva di identificare il legale rappresentante. La successiva "integrazione procura speciale" e la nuova procura depositate in corso di giudizio non hanno sanato il vizio, sia per l'assenza di verificazione legale sia perché la specialità della procura richiede che essa sia conferita prima della notificazione del ricorso. Inoltre, nel giudizio di legittimità non opera la sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
indicato come base del procedimento sommario che aveva condotto alla condanna all'esecuzione dei lavori edili.
richiamato come fondamento della somma giornaliera dovuta in caso di ritardo nell'attuazione dell'obbligo di fare.
richiamato come norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto.
richiamato insieme all'art. 83 c.p.c. per affermare che la procura speciale al ricorso per cassazione deve essere conferita prima della notificazione del ricorso e deve avere carattere di specialità.
utilizzato per affermare il requisito della specialità e dell'anteriorità della procura rispetto al ricorso per cassazione.
richiamato per escludere che la documentazione prodotta in corso di causa potesse sanare il vizio della procura.
art. 182, secondo comma, c.p.c.
indicato come meccanismo di sanatoria non operante nel giudizio di legittimità.
richiamato per il rito camerale in cui è stata resa l'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione proposto da una società, la procura speciale è valida solo se consente di identificare con certezza il soggetto che la rilascia e la sua legittimazione rappresentativa; una sottoscrizione illeggibile, priva del nominativo del conferente e dell'indicazione della carica sociale, determina nullità della procura.
- La certificazione del difensore attesta soltanto l'autografia della sottoscrizione di chi conferisce il mandato, ma non supplisce alla mancanza di elementi idonei a identificare il rappresentante della società e a verificare i poteri spesi.
- La sanatoria del difetto di procura non può avvenire con dichiarazioni o nuove procure successive alla notificazione del ricorso per cassazione, poiché la specialità della procura richiede il previo conferimento rispetto all'impugnazione.
- Nel giudizio di legittimità non opera il meccanismo di sanatoria del vizio della procura previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c.; il difetto che impedisce di accertare provenienza e poteri rappresentativi rende il ricorso inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per un vizio preliminare assorbente, la Corte non esamina i motivi di merito e provvede alla condanna alle spese, oltre agli effetti fiscali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11328/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11329/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11330/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11331/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11332/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11333/2025 del 30/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →