Cassazione Penale, Sentenza n. 20600/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato la domanda di riabilitazione proposta da Fabio Caccamo. Il ricorrente deduceva inosservanza o erronea applicazione degli artt. 179 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere già sussistente un obbligo di risarcimento dei danni (non essendo la liquidazione stata operata in sede penale ma rimessa ad altra sede) e che la mancata azione risarcitoria da parte di enti territoriali costituiti parte civile dovesse intendersi come tacita rinuncia. Inoltre Caccamo lamentava che il Tribunale avrebbe dato eccessivo rilievo all'aspetto economico tralasciando indici positivi della sua condotta (comportamento carcerario, attività lavorativa, condizioni familiari e di salute della congiunta, concessione di riabilitazione ex art. 70 cod. mis. prev., offerte di occupazione, pagamenti parziali e disponibilità a risarcire), non valutando adeguatamente eventuali difficoltà oggettive di adempiere le obbligazioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, ai fini della riabilitazione, l'attivarsi del condannato per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è condizione necessaria anche se le vittime non hanno chiesto il risarcimento o non si sono costituite parte civile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui Caccamo non ha intrapreso iniziative verso gli enti territoriali danneggiati dall'operatività dell'associazione mafiosa e che non è stata provata una effettiva impossibilità di adempiere, stante la disponibilità di redditi e di un patrimonio mobiliare. Ha quindi confermato il rigetto della domanda di riabilitazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa integra la maggiore offesa all'interesse collettivo e comporta che, oltre alle persone fisiche offese, possano essere danneggiati anche enti territoriali; ciò giustifica l'onere per il condannato di attivarsi verso tali enti per adempiere le obbligazioni civili o per proporre forme riparatorie, anche in via equitativa
Richiamato dal ricorrente in sede di impugnazione; dalla lettura della sentenza emerge che la Corte ha interpretato le norme sulla riabilitazione nel senso che l'adempimento delle obbligazioni civili è requisito essenziale e prova di emenda, salvo prova di impossibilità
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma evocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'eventuale rimessione della liquidazione del danno ad altra sede non esoneri il condannato dall'onere di attivarsi per soddisfare le pretese civili o dimostrare l'impossibilità di adempiere
art. 416-bis cod. pen. (riferimento all'agevolazione di associazione mafiosa)
La condanna per reati aggravati dall'agevolazione di associazione mafiosa comporta una particolare lesione dell'interesse collettivo e impone che il condannato dimostri di aver posto in essere iniziative anche verso gli enti del territorio per eliminare le conseguenze civili e simboliche del reato
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo di impugnazione per cassazione invocato (motivazione su norme applicate); la Corte ha ritenuto il motivo infondato e ha rigettato il ricorso
art. 70 cod. mis. prev.
Riconoscimento di precedente beneficio ai fini della valutazione della personalità del ricorrente; la Corte ha rilevato tale elemento ma l'ha ritenuto insufficiente a superare il difetto dell'attivazione per l'adempimento delle obbligazioni civili
Massime di principio
- Per ottenere la riabilitazione il condannato deve attivarsi per adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato: la mancata costituzione di parte civile o la mancata richiesta di risarcimento da parte delle vittime non libera il condannato da tale onere
- Quando il reato ha leso interessi collettivi (es. reati aggravati dall'agevolazione di associazione mafiosa), il dovere di riparazione comprende anche iniziative nei confronti di enti territoriali lesionati dall'attività criminale; l'adempimento può essere anche equitativo e commisurato alle possibilità economiche del richiedente
- Il condannato può derogare all'adempimento delle obbligazioni civili solo dimostrando l'effettiva impossibilità di adempiere o la rinuncia espressa del danneggiato; l'onere della prova dell'impossibilità grava sul richiedente
- Elementi positivi di condotta (buona condotta carceraria, lavoro, condizioni familiari o di salute) sono rilevanti ma non sostituiscono l'obbligo di attivarsi per la riparazione: la valutazione giudiziale deve bilanciare tali elementi con la necessità della tutela degli interessi offesi
- La previsione di offerte riparatorie simboliche è ammessa, ma il loro valore è valutato nel contesto complessivo e non esclude la necessità di dimostrare l'impegno concreto verso le obbligazioni civili quando la lesione è significativa
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