Cassazione Civile, Ordinanza n. 07538/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel 2011 un creditore, munito di titolo esecutivo giudiziale, avviava esecuzione forzata contro due debitori. Questi proponevano opposizione all'esecuzione sostenendo che l’atto di precetto avesse richiesto, oltre al capitale, anche le spese di lite liquidate nella sentenza posta in esecuzione, pur essendo tali spese state distratte in favore del difensore del creditore. Il Tribunale rigettava l’opposizione sul punto e la Corte d’appello confermava, ritenendo che il precetto dovesse interpretarsi nel senso che la richiesta di pagamento provenisse congiuntamente dal creditore e dal suo difensore, ciascuno per la quota di credito di rispettiva spettanza. I debitori ricorrevano in cassazione con tre motivi: (1) erronea interpretazione dell’atto di precetto, per avere il giudice di merito ritenuto che fosse intimato congiuntamente dal creditore e dal difensore; (2) violazione dell’art. 480 c.p.c., perché il precetto sarebbe stato ambiguo nell’indicazione dei creditori; (3) nullità della sentenza per totale difetto di motivazione ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché entrambi miravano a censurare l’interpretazione dell’atto di precetto, attività riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale radicale o della violazione dei canoni legali di ermeneutica, che i ricorrenti non avevano specificamente dedotto. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione totalmente mancante o assolutamente incomprensibile, evenienze escluse nel caso concreto. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma sul contenuto del precetto non è stata violata, secondo la Corte, perché la censura dei ricorrenti si risolveva nella mera contrapposizione di una diversa lettura dell’atto, senza dimostrare un effettivo vizio di interpretazione giuridicamente rilevante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto anche come segno grafico oppure sia assolutamente incomprensibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Corte cost. n. 75 del 2019
Richiamata per affermare la tempestività della notifica del ricorso eseguita alle ore 23.38 dell’ultimo giorno utile.
Cass. Sez. 2, ord. n. 29584 del 22/10/2021
Richiamata a sostegno del principio di tempestività della notifica effettuata entro le 24 dell’ultimo giorno utile.
Cass., Sez. U, sent. n. 8053 del 07/04/2014
Richiamata per delimitare l’ambito della nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. ai soli casi di motivazione assente o incomprensibile.
Massime di principio
- L’interpretazione di un atto processuale è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si limita a contrapporre una diversa lettura del testo, senza denunciare specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale radicale.
- La dedotta violazione dell’art. 480 c.p.c. non può essere prospettata utilmente quando la doglianza, in sostanza, mira soltanto a contestare l’apprezzamento interpretativo compiuto dal giudice di merito sul contenuto del precetto.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo in ipotesi estreme di motivazione mancante anche solo graficamente o del tutto incomprensibile; non è sufficiente una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- La notifica del ricorso per cassazione effettuata entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile è tempestiva, secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di legittimità.
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