Cassazione Penale, Ordinanza n. 09404/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Con sentenza del 12 ottobre 2024 il Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti nei confronti di due imputati per un furto aggravato. Gli imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione sulla pena, sostenendo che la sanzione applicata fosse eccessiva e che il giudice avrebbe dovuto riconoscere la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. La Corte rileva però che il ricorso non rientra nei casi tassativi consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai motivi attinenti alla volontà degli imputati, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità è pronunciata de plano e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, cui il Tribunale ha fatto ricorso per definire il giudizio.
consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi tassativi: volontà degli imputati, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
prevede che, quando il ricorso è inammissibile nei casi previsti, la declaratoria debba essere pronunciata de plano.
regola la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
indicano il reato oggetto del patteggiamento, qualificato come furto aggravato.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente previsti dalla legge; doglianze sulla congruità della pena o sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti sono inammissibili se non rientrano nei casi tipizzati.
- Il vizio di motivazione non è, di per sé, un motivo autonomamente spendibile contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. se non si traduce in uno dei vizi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è inammissibile nei casi previsti, la Corte può dichiararlo de plano e applicare la sanzione processuale accessoria del pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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