Cassazione Penale, Sentenza n. 18036/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 20/10/2022 che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto con cui, il 4/10/2022, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di euro 11.515,00 sequestrata il 19/07/2022 in esecuzione di decreto di perquisizione e sequestro del 13/07/2022. Il ricorrente censura, con unico motivo, la violazione dell'art. 253 c.p.p. per omissione nel decreto di perquisizione e sequestro dell'indicazione delle esigenze probatorie che giustificano l'apposizione del vincolo reale sulla somma, e deduce altresì l'insussistenza di un vincolo di pertinenzialità tra il reato contestato e la somma sequestrata, sostenendo che il sequestro avrebbe dovuto essere convalidato come sequestro d'iniziativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato la censura relativa alla mancata convalida del sequestro perché il decreto del pubblico ministero del 13/07/2022 indicava espressamente il "denaro" tra le cose da ricercare e sottoporre a sequestro (richiamando l'art. 253 c.p.p.), quindi il rilievo di convalida non era fondato. Tuttavia, ha accolto la censura principale: il decreto di perquisizione e sequestro e il successivo provvedimento di rigetto erano carenti nella specifica motivazione circa la finalità probatoria perseguita e la necessità dell'apposizione del vincolo sulla somma (la formula generica "di quanto ... in ogni caso ritenuto utile alle indagini" è stata ritenuta insufficiente). In conseguenza di ciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio (provvedimento di annullamento con rinvio al giudice competente) per nuovo esame conforme alle indicazioni espresse.
Norme richiamate
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina l'opposizione ai provvedimenti di sequestro; il ricorso di merito è stato proposto ai sensi di questa norma.
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
"l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti"
Il sequestro probatorio richiede un decreto motivato che indichi le cose da sequestrare e le esigenze probatorie che giustificano il vincolo; la Corte ha sottolineato che tale motivazione, sebbene possa essere più sintetica nella fase delle indagini, non può essere generica.
art. 73 e art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme relative ai delitti in materia di stupefacenti: i reati contestati (anche con profili associativi) giustificavano l'ipotesi che somme di denaro possano costituire provento o profitto del reato e quindi corpo del reato o cosa pertinente.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U., n. 5876/2004, Bevilacqua; n. 36072/2018, Puddori)
Principio consolidato secondo cui il decreto di sequestro probatorio, anche se riguarda cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione sulle finalità probatorie perseguite e sulla necessità del vincolo; la motivazione richiesta varia in intensità a seconda della fase processuale.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio richiede sempre una motivazione specifica che indichi le esigenze probatorie perseguite: formule generiche tipo "quanto ritenuto utile alle indagini" sono insufficienti e possono determinare l'annullamento del provvedimento.
- Nella fase delle indagini preliminari la motivazione può essere più sintetica rispetto a quella richiesta in fasi successive, ma deve comunque esplicitare la finalità e la necessità del sequestro rispetto alle indagini.
- Le somme di denaro possono essere considerate "corpo del reato" o "cose pertinenti" se risultano, o sono ragionevolmente ritenute, provento o profitto del reato; tuttavia occorre dimostrare il nesso di pertinenzialità e la necessità del vincolo probatorio.
- Se il decreto di perquisizione/sequestro elenca espressamente il denaro tra le cose da cercare e sequestrare, l'argomento della mancata convalida del sequestro può risultare infondato, ma resta ferma l'esigenza della motivazione sulle finalità probatorie.
- In casi simili, il difensore può efficacemente impugnare il provvedimento deducendo la genericità della motivazione e l'assenza di specificazione delle esigenze istruttorie; in presenza di tale carenza la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame.
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