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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33738/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere. L'imputata era ritenuta gravemente indiziata di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a furti (settembre 2022 - attualità) e di 24 furti in abitazione (tre tentati). Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 275, commi 3 e 3-bis c.p.p., per mancata valutazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) e carenza di analisi circa la sospensione condizionale e la misura della pena; (2) insufficienza e genericità della gravità indiziaria contestata, con contestazione dell'affidabilità del posizionamento dell'utenza cellulare quale elemento indiziario determinante; (3) carenza di prova circa l'esistenza dell'associazione e della partecipazione della ricorrente (mancanza di permanenza, sede, ripartizione compiti/proventi, distinzione di gruppi).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario usando una pluralità di elementi (riprese telecamere, filmati di autovetture in uso agli indagati, controlli di polizia sugli occupanti dei veicoli, verifiche sulle utenze che evidenziavano spostamenti sincronici e attivazione delle celle, tabulati con contatti fra i sodali, riconoscimenti fotografici in strutture ricettive, attività intercettive). La Corte ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione del ruolo della ricorrente come 'palo', nonchè la valutazione dell'esistenza di un metodo operativo e della sussistenza dell'associazione per delinquere anche su base familiare. Quanto alla misura cautelare in carcere, la Corte ha condiviso la valutazione del rischio di reiterazione dovuto a precedenti specifici (anche per reati con violenza), alla sistematicità e professionalità delle condotte e all'evasione, ritenendo non manifestamente illogica l'esclusione degli arresti domiciliari con controllo elettronico e delle misure alternative. Rigettato il ricorso e condanna della ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen. (commi 3 e 3-bis)

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di motivare l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione non manifestamente illogica per escludere misure meno afflittive.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto rispetto dei limiti formali di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto conforme ai limiti richiesti.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere: la Corte ha confermato che l'esistenza del sodalizio e la partecipazione possono essere desunte dalla pluralità dei reati-"scopo" e dalle modalità ripetute di esecuzione, anche in contesti familiari e anche se la partecipazione è di durata non molto estesa.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Riferimento ai furti in abitazione (reati fine): tali reati-scopo sono stati ritenuti utili, insieme ad altri elementi, per dimostrare l'operatività dell'associazione.

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 2)

    La Corte ha richiamato la distinzione tra la "gravità indiziaria" ai fini cautelari e il più elevato criterio probatorio dell'art. 192, comma 2; per le misure cautelari è sufficiente un quadro indiziario grave e congruentemente motivato, non la prova logica piena richiesta in dibattimento.

  • art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 e successive proroghe/integrazioni

    Norme procedurali sulla trattazione del ricorso (discipline temporanee e proroghe): citate riguardo alla modalità di trattamento del ricorso, senza incidenza sul merito.

Massime di principio

  • Il giudice cautelare può fondare la gravità indiziaria su un complesso di elementi indizianti concordanti: riprese video, posizionamento di utenze, tabulati, spostamenti sincronici, intercettazioni e riconoscimenti, purché valutati nel loro insieme e con motivazione logica.
  • Il posizionamento di una utenza cellulare non è di per sé determinante, ma può concorrere validamente ad un quadro indiziario se integrato da altri elementi convergenti.
  • La distinzione tra "gravità indiziaria" cautelare e la prova richiesta dall'art. 192 c.p.p. deve sempre essere rispettata: per la custodia cautelare è sufficiente una probabilità qualificata di responsabilità basata su elementi coerenti, non la prova piena.
  • La partecipazione ad associazione per delinquere può essere desunta anche da comportamenti ripetuti, dalla modalità esecutiva comune e dai reati-scopo; la durata limitata della partecipazione non esclude automaticamente il reato associativo.
  • I vincoli familiari non escludono l'esistenza di un'associazione per delinquere e, anzi, possono aggravare il rischio di persistenza dell'organizzazione agli occhi del giudice cautelare.
  • La custodia cautelare in carcere può essere ritenuta proporzionata se sussistono gravi indizi uniti a elementi che rendono concreta la pericolosità (precedenti specifici, evasioni, sistematicità e 'professionalità' delle condotte); in tali casi il giudice può motivare l'esclusione degli arresti domiciliari e dei controlli elettronici.

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