Cassazione Civile, Sentenza n. 14548/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli attori (Mario e Giorgio Paolo Michele Scopece) chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per una trascrizione di pignoramento immobiliare ritenuta difforme dall'atto notificato e per la mancata cancellazione della trascrizione dopo l'estinzione della procedura esecutiva; deducevano pregiudizi alla proprietà, all'onore e ad altri diritti derivanti dalla trascrizione pregiudizievole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetti formali e per mancata individuazione della ratio decidendi impugnata (violazione dell'art. 366 c.p.c. e difetto di specificità dei motivi). Ha confermato il principio secondo cui i danni derivanti da vizi dell'atto di esecuzione devono essere dedotti con l'opposizione esecutiva (art. 617 c.p.c.) e che non è ammessa una separata actio ex art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento; ha ritenuto inoltre che gli esecutati avrebbero potuto ottenere autonomamente la cancellazione della trascrizione sulla base del provvedimento estintivo, applicando il principio di collaborazione e di evitando del danno (art. 1227 c.c.). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e a una sanzione per temerarietà.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione dei requisiti formali dell'esposizione sommaria dei fatti e per carenza di specificità nelle censure, richiamando i requisiti del ricorso per cassazione.
Applicato come principio di obbligo di evitare o ridurre il danno: l'inerzia degli esecutati nel procurarsi autonomamente la cancellazione della trascrizione impedisce la domanda risarcitoria.
Usato in due profili: (i) come criterio per avanzare la richiesta risarcitoria nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione; (ii) nei suoi commi sanzionatori (art. 96, comma 3) per condannare il ricorrente per impugnazione temeraria.
Indica il rimedio processuale (opposizione all'esecuzione) nel quale i debitori devono far valere i vizi dell'atto di pignoramento e le richieste di risarcimento connesse.
La Corte ha escluso l'ammissibilità di un'azione autonoma di responsabilità civile fondata su art. 2043 quando il danno deriva da atti della procedura esecutiva, che devono essere dedotti con l'opposizione esecutiva.
Utilizzato per sanzionare l'impugnazione ritenuta temeraria: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore delle controparti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115
Riferimento formale alla possibilità di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente qualora dovuto.
Richiamato per dire che la valutazione circa la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato compete alla Corte d'appello che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Citato in relazione a presunte violazioni del contenuto della sentenza; la Corte ha ritenuto gli errori materiali (refusi sui nomi/refusi) ininfluenti sul decisum.
art. 6 CEDU; art. 24 Cost.; art. 111 Cost.
Richiamati a livello di principi generali: bilanciamento tra diritto di accesso alla giustizia e necessità di evitare abusi processuali e ritardi, giustificando strumenti sanzionatori contro impugnazioni manifestamente infondate.
Massime di principio
- Se i danni derivano da atti della procedura esecutiva il rimedio principale è l'opposizione all'esecuzione (art. 617 c.p.c.), con l'eventuale richiesta di risarcimento nell'ambito di quella opposizione; non è normalmente ammessa un'azione autonoma ex art. 2043 c.c.
- La parte che lamenta un'iscrizione pregiudizievole estinta per provvedimento giudiziale deve attivarsi per ottenere la cancellazione amministrativa o giudiziale della trascrizione: la mancata azione può precludere o ridurre il diritto al risarcimento per mancata mitigazione del danno (art. 1227 c.c.).
- In cassazione il ricorso deve contenere una esposizione sintetica e chiara dei fatti e motivi specifici di illegittimità; ricorsi prolissi, 'spillati' o che non individuano la ratio decidendi sono inammissibili per violazione dell'art. 366 c.p.c.
- Quando la lite origina da un atto unitario e le posizioni delle parti attoree erano comuni, il giudice di merito può motivatamente disporre la condanna solidale alle spese; i singoli interessi separati vanno provati adeguatamente.
- Proporre ricorsi manifestamente inammissibili o privi di autosufficienza può comportare la condanna per litigiosità temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; ciò include richieste di mera riconsiderazione del merito senza vizi di legittimità.
- Errori materiali o refusi nella sentenza (nomi, riferimenti incidentali) non inficiano il decisum se non incidono sulla decisione sostanziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14488/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14493/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14494/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14495/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14496/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14497/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →