Cassazione Penale, Sentenza n. 36894/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza che ha applicato a Zanon la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) connesso a falsificazione di documenti per il rilascio di permessi di soggiorno (art. 5, comma 8-bis d. lgs.). Zanon deduce: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla configurabilità dell'associazione a delinquere, lamentando mancanza di prova di una struttura organizzata, stabile e di un programma criminoso indeterminato; 2) carenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) per la distanza temporale dei fatti e per la cessazione del ruolo del pubblico ufficiale coinvolto; 3) insussistenza della adeguatezza della misura e motivazione apodittica (art. 275 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla carenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale generica e insufficiente a dimostrare l'esistenza di una "struttura organizzata" stabile e un "programa criminoso" indeterminato: i sequestri documentali e alcune conversazioni non sono stati adeguatamente collegati a un "giro" di affari né all'esito di pratiche di rilascio di permessi di soggiorno. Poiché il primo motivo è stato accolto, esso assorbe i rilievi sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura. La sentenza dispone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale del riesame di Roma per un nuovo esame della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, conseguentemente, delle esigenze di custodia cautelare e dell'adeguatezza della misura.
Norme richiamate
Define l'associazione a delinquere: occorre una struttura organizzata, stabile nel tempo, volta alla commissione di una serie indeterminata di reati; la Corte ha richiamato che per configurarla sono necessari elementi che provino capacità organizzativa e stabilità oltre la realizzazione dei singoli reati fine.
Principio del concorso di persone nel reato; citato per distinguere il concorso occasionale dall'associazione che richiede stabilità e programma criminoso indeterminato.
art. 5, comma 8-bis d. Igs. n. 268/1998
Norma richiamata nella contestazione riferita alla falsificazione di documentazione (conoscenza della lingua italiana) finalizzata al conseguimento di permessi di soggiorno; la Corte segnala però che i falsi contestati risultano strumenti e non è provato il collegamento con il rilascio effettivo dei permessi.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la sintesi dei motivi di ricorso; il ricorso è stato sinteticamente formulato ai sensi di questa norma.
Disciplina le esigenze cautelari; il ricorrente ha invocato la venuta meno delle esigenze cautelari per la distanza temporale dei fatti e la cessazione del ruolo del pubblico ufficiale, ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Regola l'adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato perché misure meno afflittive fossero insufficienti.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Consente la trattazione del ricorso con procedura scritta; il ricorso è stato trattato con questa procedura.
Norma disciplinante il reato di abuso d'ufficio; citata solo per sottolineare che tale contestazione è formulata nei confronti del Di Palma e non dello Zanon, elemento che indebolisce il collegamento dimostrativo tra falsi documenti e rilascio illecito di permessi.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione a delinquere (art. 416 c.p.) non basta la prova di singoli reati fine o di conversazioni: è necessaria la prova di una struttura organizzata, stabile nel tempo, con capacità progettuale e un programma criminoso indeterminato.
- Prove quali sequestri documentali e intercettazioni devono essere motivate in modo specifico e collegiale: occorre dimostrare il "giro" d'affari o l'esito delle pratiche (es. rilascio di permessi) per fondare la gravità indiziaria dell'associazione.
- Se il primo motivo di carenza di gravi indizi è accolto, i rilievi sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e sull'adeguatezza della misura sono normalmente assorbiti e richiedono nuovo esame solo se emergono nuovi elementi.
- La cessazione del ruolo di un pubblico ufficiale chiave può essere elemento rilevante nella valutazione del pericolo di reiterazione, ma non sostituisce la necessità di una motivazione probatoria sulla struttura organizzativa e sulla continuità dell'attività illecita.
- La motivazione delle misure cautelari deve spiegare perché misure meno afflittive sarebbero inidonee: apodittismi o riferimenti generici alla documentazione sequestrata sono insufficienti.
- In caso di insufficiente motivazione il giudice di legittimità può annullare e rinviare al giudice di merito che dovrà riesaminare specificamente la sussistenza dei gravi indizi e, solo se confermati, valutare proporzionalmente le esigenze cautelari.
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