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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20699/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine dall'impugnazione di una cartella esattoriale, accolta in primo grado dalla commissione tributaria provinciale. In sede di rinvio, la corte tributaria regionale ha confermato il rigetto dell'appello dell'erario ma ha compensato integralmente le spese di lite delle fasi di merito e di legittimità, richiamando la "ostica ed assai incerta materia delle notificazioni a mezzo posta". Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente sulla compensazione delle spese, deducendo violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c.; con il secondo ha lamentato violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., perché la compensazione sarebbe stata disposta in contrasto con il principio di soccombenza nonostante la sua integrale vittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto al primo. Ha affermato che la compensazione delle spese, nei giudizi tributari instaurati nel periodo rilevante, è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; la motivazione adottata dal giudice di merito non integra tali presupposti, perché si limita a richiamare la difficoltà della materia e i motivi della decisione. Poiché il ricorrente era totalmente vittorioso, la compensazione delle spese in suo pregiudizio è stata ritenuta illegittima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è utilizzato come parametro di legittimità per censurare la violazione delle norme sulla compensazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è censurabile se manca una motivazione effettiva e non apparente sulla compensazione delle spese.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario il criterio generale è la soccombenza; la compensazione è ammessa solo in presenza delle condizioni speciali previste dalla norma.

  • art. 91 c.p.c.

    conferma il principio per cui le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione è eccezionale e richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 24 Cost.

    è invocato dal ricorrente a sostegno dell'effettività della tutela difensiva, ma non costituisce la base decisiva della pronuncia.

  • art. 111 Cost.

    è invocato dal ricorrente a sostegno del giusto processo, ma non costituisce la base decisiva della pronuncia.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 2

    richiamato per le modifiche all'art. 92 c.p.c. rilevanti ratione temporis.

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    legge di conversione richiamata per il testo dell'art. 92 c.p.c.

  • Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77

    richiamata come sentenza additiva che integra il regime della compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese è eccezionale e non può essere disposta in deroga al principio di soccombenza in favore della parte totalmente vittoriosa se non nei casi tassativi previsti dalla legge processuale applicabile.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve indicare in modo espresso e non meramente formulaico le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la deroga; formule generiche come la difficoltà della materia o l'incertezza del tema non sono sufficienti.
  • In sede di legittimità è sindacabile non la scelta discrezionale di compensare le spese in sé, ma la coerenza e razionalità della motivazione posta a fondamento della compensazione.
  • Ai fini della compensazione delle spese, l'ostica o incerta natura della questione trattata non basta, da sola, a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste quando il giudizio abbia visto una parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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