Cassazione Penale, Sentenza n. 47384/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva che nella sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il giudice non aveva correttamente qualificato il fatto; in particolare lamentava la mancata qualificazione della condotta come detenzione di stupefacenti a fini di cessione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, riferendosi alla detenzione di oltre 220 grammi di cocaina. Sosteneva quindi un'erronea qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti: nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti la censura per "erronea qualificazione giuridica" ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. è ammessa solo per errori manifesti, cioè per qualificazioni palesemente eccentriche rispetto al capo di imputazione. Nel caso di specie il ricorrente chiedeva una mera rivalutazione degli elementi di fatto, non ipotizzando un errore manifesto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni per l'esenzione da colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita la possibilità di ricorso per cassazione avverso le sentenze di cui all'art. 444 c.p.p.: è ammessa la censura per errata qualificazione giuridica solo in presenza di errore manifesto, ossia quando la qualificazione risulti immediatamente e indiscutibilmente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale sulle ipotesi aggravate/particolari delle fattispecie di detenzione di stupefacenti; il ricorrente invocava questa qualificazione (detenzione a fini di cessione) rispetto alla quantità di cocaina sequestrata.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022 (Gamal Eid Sayed)
"In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione..."
La Corte richiama tale orientamento per precisare che non è ammessa una impugnazione che richieda la mera rivalutazione degli elementi di fatto o una discussione non immediatamente evidente del vizio di qualificazione.
Massime di principio
- Avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) la cassazione per "erronea qualificazione giuridica" è ammessa solo se l'errore è manifesto e immediatamente percepibile senza discussioni di merito.
- Non è consentito in cassazione, in questo contesto, chiedere la riconsiderazione degli elementi di fatto o della valutazione della prova: tali censure sono inammissibili.
- Per contestare efficacemente la qualificazione giuridica occorre dimostrare un palese e incontestabile scostamento tra il capo di imputazione e la qualificazione adottata in sentenza (es. il testo dell'imputazione riconduce chiaramente a una diversa fattispecie).
- Quando si deduce una diversa applicazione di una norma sostanziale (es. art. 73 d.P.R. 309/90), è necessario fornire argomentazioni tecniche che dimostrino che i fatti non possono essere interpretati in misura diversa, evitando così che la censura appaia come semplice richiesta di rivalutazione probatoria.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende se non emergono ragioni che ne giustifichino l'assenza di colpa.
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