Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11106/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione e erronea applicazione degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 159/2011 con riferimento al mancato accertamento dell'attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente censura che in sede di appello la qualificazione della pericolosità è stata ricondotta da una 'pericolosità qualificata' ad una 'pericolosità generica' a seguito dell'assoluzione dal reato associativo; che i reati considerati risalgono a epoca remota e le pene sono state espiate; che non vi è stato alcun accertamento patrimoniale idoneo a dimostrare che viva dei proventi illeciti; e che la decisione sarebbe basata su una mera elencazione di precedenti e su presunzioni anziché su fatti storicamente apprezzabili.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto legittima la riqualificazione della categoria di pericolosità purché fondata sui medesimi elementi di fatto della proposta e garantito il contraddittorio. Ha altresì richiamato il limitato sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione (ricorso ammesso solo per violazione di legge) e precisato che la motivazione del decreto impugnato non è inesistente o meramente apparente. Il provvedimento di merito ha documentato numerose condanne definitive, applicazioni di pena e procedimenti pendenti per reati connessi al traffico di stupefacenti, furto, ricettazione, detenzione illegale di armi e altri reati, nonché l'assenza di attività lavorativa stabile, deducendo che tali elementi dimostrano l'attualità della pericolosità e la possibile sussistenza delle fattispecie di cui all'art. 1, lett. b) e c) d.lgs. 159/2011. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    Le categorie di pericolosità (in particolare art. 1, lett. b) e c)) possono essere ricondotte anche in sede di appello a partire dagli stessi elementi di fatto; l'attualità della pericolosità può risultare dalla pluralità, frequenza e gravità dei reati, dall'assenza di attività lecita stabile e dalla realtà dei procedimenti pendenti e delle condanne, anche quando non tutte definitive

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; ciò limita il sindacato di legittimità sulle motivazioni di merito

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (richiamata)

    Richiamata come disciplina storica delle misure di prevenzione; principio della possibilità di riqualificazione della pericolosità basata sugli stessi fatti

  • art. 4, legge n. 1423/1956 (richiamato)

    Rilevato nella giurisprudenza per stabilire limiti e modalità del controllo di legittimità sui provvedimenti di prevenzione

  • art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (richiamato)

    Richiami normativi collegati alla disciplina storica delle misure di prevenzione

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di impugnazione: il ricorso aveva dedotto violazione di legge (lett. b) e contestava la presunta illogicità/manifesta contraddittorietà (lett. e), ma la Corte ha precisato che l'illogicità manifesta non è sindacabile in cassazione nel procedimento di prevenzione se non come motivazione inesistente o meramente apparente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti della esposizione del motivo nel ricorso per cassazione nel rispetto della sinteticità richiesta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'imposizione delle spese e del pagamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il giudice di appello può riqualificare la categoria di pericolosità diversa da quella indicata nella proposta, purché la nuova qualificazione sia fondata sui medesimi elementi di fatto e sia garantito alla difesa un contraddittorio effettivo
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3 d.lgs. 159/2011): il sindacato sulla valutazione di fatto è quindi molto limitato
  • La motivazione del provvedimento deve confrontarsi con elementi potenzialmente decisivi; la cassazione può censurare la motivazione solo se essa è inesistente o meramente apparente nell’accettazione di un elemento decisivo omesso
  • La sussistenza dell'attualità della pericolosità può essere desunta dalla cumulazione di elementi: pluralità e frequenza di reati, gravitaà, finalità di lucro, assenza di attività lecita stabile, pendenti procedimenti penali, anche quando non tutte le condanne siano definitive
  • La mancanza di un accertamento patrimoniale specifico non esclude a priori l'applicazione della misura se altri elementi di fatto dimostrano che il soggetto trae sostentamento da attività illecite
  • In casi simili, il difensore deve puntare a dimostrare concretamente la non attualità della pericolosità (es.: prova di stabile reddito lecita, esito delle pene espiate, elemento di discontinuità con i fatti del passato) e evidenziare eventuali omissioni motivazionali rilevanti nel decreto di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.