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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26165/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Damiani ha dedotto plurime censure; tra le principali: insufficiente motivazione e travisamento delle intercettazioni in ordine al suo ruolo apicale nella "famiglia" mafiosa di Monreale (art. 416-bis c.p.), vizio nella determinazione della pena e nella applicazione di recidiva e continuazione, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, illegittimità dell'applicazione della misura di sicurezza (art. 417 c.p.), illegittimità della condanna al risarcimento delle associazioni parti civili e illegittimo uso della procedura di correzione di errori materiali (art. 130 c.p.p.). Sciortino ha articolato tredici motivi: contestazione del riconoscimento della partecipazione al sodalizio mafioso e del reclutamento nella cosca, criticità nella qualificazione e nella sussistenza del tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso, contestazione della duplicazione/concorrente applicazione delle aggravanti, censura sulla determinazione della pena (anche in relazione all'applicabilità della legge n. 69/2015), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e contestazione dell'applicazione della misura di sicurezza, nonché questioni analoghe in ordine alle spese e al risarcimento alle parti civili.

La decisione

Il ricorso di Damiani è stato rigettato nella sua interezza: la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati la maggior parte dei motivi, richiamando il principio per cui la Cassazione non può rivalutare in fatto le prove e l'interpretazione delle intercettazioni, e ha convalidato l'affermazione di responsabilità e le statuizioni civili; è stata altresì confermata l'applicazione della misura di sicurezza e del trattamento sanzionatorio così come motivato dal giudice di merito. Il ricorso di Sciortino è stato parzialmente accolto: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Sciortino limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenendo che la Corte territoriale abbia violato il divieto di reformatio in peius nella determinazione della struttura della continuazione e degli aumenti applicati; ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per rideterminare la pena conformemente ai principi di diritto indicati. Sul piano delle spese: Damiani è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione; Sciortino non è stato condannato alle spese di cassazione in ragione della parziale accoglienza; entrambi sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, con liquidazioni specifiche indicate in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    associazione di tipo mafioso

    La Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione dei ricorrenti alla "famiglia" mafiosa di Monreale sulla base delle intercettazioni e degli altri elementi di merito; la valutazione delle intercettazioni è considerata questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.

  • art. 629, co. 2 e art. 628, co. 3, n. 3 c.p.

    La Corte ha ritenuto fondato il riconoscimento del tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso con riferimento agli elementi probatori e ai criteri giurisprudenziali che ammettono la compatibilità tra metodo mafioso e tentativo.

  • art. 7, L. n. 203/1991

    circostanza aggravante per impiego del metodo mafioso

    La circostanza aggravante prevista dalla legge antimafia può concorrere con le aggravanti previste per estorsione/rapina; non è necessario che sia provata un'associazione distinta per la circostanza, ma che la minaccia o la violenza assumano veste tipicamente mafiosa.

  • art. 81, cpv., c.p.

    La Corte conferma che la continuazione può essere riconosciuta anche tra reati uno dei quali è già oggetto di condanna irrevocabile; inoltre recidiva e continuazione possono coesistere quando ricorrano le condizioni.

  • art. 99 c.p.

    Per la recidiva aggravata infraquinquennale il computo del quinquennio prende a riferimento il passaggio in giudicato della sentenza precedente; la Corte ha ritenuto applicabile la recidiva specifica al ricorrente Damiani.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    Il giudice può assumere uno solo degli elementi dell'art.133 c.p. come prevalente per motivare il diniego o il riconoscimento delle attenuanti generiche; la gravità della condotta e i precedenti possono legittimare il diniego.

  • art. 417 c.p.

    misura di sicurezza della libertà vigilata

    In caso di condanna per associazione mafiosa opera una presunzione semplice di pericolosità sociale che giustifica l'applicazione della misura di sicurezza, salvo elementi concreti contrari.

  • art. 130 c.p.p.

    correzione di errori materiali

    La Corte ha ritenuto ammissibile l'uso dell'art.130 c.p.p. per integrare la statuizione sulle spese quando dalla motivazione emerga la volontà del giudice di non compensare le spese; non è però ammesso l'uso per colmare omissioni che incidano su diritti sostanziali non correggibili come mero errore materiale.

  • artt. 597, co. 3 e 4 c.p.p.

    divieto di reformatio in peius e effetti dell'appello

    La Corte ha richiamato il divieto di reformatio in peius e l'obbligo di tener conto dell'effetto devolutivo dell'appello: non possono essere modificate peggiorativamente elementi di pena non coinvolti dall'appello dell'imputato.

  • art. 133 c.p.

    criteri per le attenuanti

    Il giudice può privilegiare uno qualsiasi degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. per riconoscere o negare le attenuanti generiche; la Cassazione non sindaca questa scelta se motivata.

  • L. n. 69/2015; d.l. n. 92/2008

    discipline sanzionatorie applicabili nel tempo

    Nel caso di contestazione del reato in forma "aperta", in mancanza di prova di cessazione anteriore della condotta, si applica il trattamento sanzionatorio vigente al momento della sentenza di primo grado, salvo prova contraria della cessazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rivedere in fatto la valutazione delle prove e l'interpretazione delle intercettazioni: tali questioni sono di merito e sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • In materia di associazione mafiosa, l'applicazione della misura di sicurezza ex art.417 c.p. può fondarsi su una presunzione semplice di pericolosità derivante dalla natura del sodalizio, salvo prova contraria.
  • Recidiva e continuazione possono coesistere: per la recidiva infraquinquennale il termine dei cinque anni si calcola dal passaggio in giudicato della sentenza presupposto.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello, nell'accogliere l'appello dell'imputato, di peggiorare elementi della pena che non erano stati oggetto di impugnazione o che non rientrano nell'effetto devolutivo; la determinazione degli aumenti per reati satellite va motivata distintamente.
  • Se il reato è contestato in "forma aperta" senza termine finale, il trattamento sanzionatorio applicabile è quello vigente al momento della pronuncia di primo grado, salvo prova della cessazione anteriore della partecipazione.
  • Le associazioni anti-racket possono essere legittimate a costituirsi parte civile per il danno derivante da condotte mafiose; la quantificazione del danno è rimessa alla sede civile.
  • L'uso dell'istituto di correzione per errori materiali (art.130 c.p.p.) è ammissibile per integrare omissioni formali relative, ad esempio, alle spese, quando dalla motivazione emerga chiaramente l'intenzione del giudice; non può essere usato per sopperire a reali omissioni decisorie sull'accertamento del fatto.

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