Cassazione Penale, Ordinanza n. 21018/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata adottata alcuna decisione di merito favorevole all'imputato, né è stato disposto rinvio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 23/05/2025. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato. Con il secondo motivo ha dedotto l'inosservanza dell'art. 393-bis c.p. e il vizio di motivazione sul medesimo punto. Con il terzo motivo ha censurato la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive e il vizio di motivazione sul diniego. La Corte ha rilevato che le doglianze, anche reiterate in memoria, non introducevano profili nuovi e si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto aspecifico perché già devoluto e disatteso in appello con motivazione congrua.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente erroneamente applicata dalla difesa; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene meramente sollecitatoria di una nuova valutazione del fatto.
Richiamato come norma asseritamente inosservata dalla difesa; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché priva di reale novità e sostanzialmente diretta a contestare la valutazione del compendio probatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e del merito della decisione impugnata.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando ripropone questioni già devolute al giudice di appello e da questi disattese con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della sentenza impugnata.
- La deduzione relativa al trattamento sanzionatorio deve essere articolata in modo specifico e non può limitarsi a reiterare censure già esaminate e respinte nei gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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