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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21018/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata adottata alcuna decisione di merito favorevole all'imputato, né è stato disposto rinvio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 23/05/2025. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato. Con il secondo motivo ha dedotto l'inosservanza dell'art. 393-bis c.p. e il vizio di motivazione sul medesimo punto. Con il terzo motivo ha censurato la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive e il vizio di motivazione sul diniego. La Corte ha rilevato che le doglianze, anche reiterate in memoria, non introducevano profili nuovi e si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto aspecifico perché già devoluto e disatteso in appello con motivazione congrua.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.p.

    Richiamato come norma asseritamente erroneamente applicata dalla difesa; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene meramente sollecitatoria di una nuova valutazione del fatto.

  • art. 393-bis c.p.

    Richiamato come norma asseritamente inosservata dalla difesa; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché priva di reale novità e sostanzialmente diretta a contestare la valutazione del compendio probatorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e del merito della decisione impugnata.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando ripropone questioni già devolute al giudice di appello e da questi disattese con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della sentenza impugnata.
  • La deduzione relativa al trattamento sanzionatorio deve essere articolata in modo specifico e non può limitarsi a reiterare censure già esaminate e respinte nei gradi di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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