Cassazione Penale, Ordinanza n. 38027/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato, già condannato nei primi due gradi, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma. Ha dedotto, in sintesi: 1) vizi di motivazione e violazione della norma incriminatrice con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo; 2) violazione degli artt. 131-bis, 81, 133 c.p., 129 c.p.p., 27 e 29 Cost., lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che le doglianze erano generiche e, soprattutto, introducevano questioni non previamente dedotte nei gradi di merito. Nel merito, la motivazione di appello aveva valorizzato il verbale di accertamento del 2 dicembre 2019, recante scoperture contributive e prospetti riepilogativi, nonché la documentazione da cui risultava che negli anni 2017 e 2018 l'imputato aveva indicato un numero di dipendenti inferiore a quello effettivamente impiegato. Tali elementi erano stati ritenuti espressione di una condotta intenzionale e reiterata, incompatibile con mera negligenza o errore contabile, e quindi idonei a integrare il dolo richiesto. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte osserva che la censura è anche inammissibile perché investe il trattamento sanzionatorio, già congruamente motivato dal giudice di merito in ragione dell'entità del debito complessivo accumulato, pari a euro 202.201,06, ritenuto incompatibile con un'ulteriore riduzione della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., nonché alla rifusione delle spese di difesa della parte civile INPS, liquidate in euro 2.700,00 oltre accessori di legge. La Corte richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come norma concorsuale rispetto ai reati contestati, in relazione alla continuazione tra le condotte
indicata come disposizione incriminatrice contestata insieme all'art. 81, secondo comma, c.p.
invocato dalla difesa come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma escluso e comunque non scrutinabile per le ragioni di inammissibilità e per la motivazione sul trattamento sanzionatorio
richiamato dalla difesa in relazione alla determinazione della pena
richiamato dalla difesa in relazione a una prospettata causa di proscioglimento rilevabile d'ufficio
art. 27 Cost.
invocato dalla difesa a sostegno della richiesta di non punibilità o di riduzione della risposta sanzionatoria
art. 29 Cost.
invocato dalla difesa a sostegno della richiesta difensiva
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
sentenza Corte cost. n. 86 del 2000
richiamata per verificare l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per l'applicazione dell'onere economico
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che deduce violazioni di legge o vizi motivazionali su questioni non previamente sottoposte ai giudici di merito, quando la censura pretenda un nuovo esame del fatto senza specifica critica della motivazione impugnata.
- La sussistenza del dolo può essere desunta da un complesso di elementi documentali e fattuali, anche quando la condotta sia reiterata e sistematica; è incompatibile con la mera negligenza o con l'errore contabile una ricostruzione probatoria che evidenzi alterazioni consapevoli e ripetute dei dati rilevanti.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere respinta quando la motivazione di merito dia conto in modo logico della non particolare tenuità del fatto, anche in ragione dell'entità complessiva del pregiudizio economico o del debito accumulato.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La parte soccombente nel giudizio di legittimità deve rifondere le spese sostenute dalla parte civile costituita, quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
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