Cassazione Penale, Sentenza n. 06722/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) e per più episodi di riciclaggio mediante alterazione e ripunzonatura di parti meccaniche (art. 648-bis c.p.), deducendo vizi di motivazione e travisamento della prova. Contestano in particolare: la mancata prova della loro partecipazione alla condotta di ricezione del veicolo (sostengono che il mezzo potrebbe essere stato condotto da terzi), l'erronea qualificazione dei fatti come riciclaggio anziché semplice ricettazione (assenza di strumenti e di prova di manomissione da parte loro; locali ad uso esclusivo del solo Ciricosta), l'inadeguatezza e sproporzione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; inoltre si deduce che le valutazioni della Corte d'appello non avrebbero adeguatamente considerato le argomentazioni difensive e gli elementi indicati nell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e ha respinto le doglianze. Ha ritenuto congrua la motivazione congiunta delle sentenze di primo e secondo grado (doppia conforme), confermando la configurabilità della ricettazione per entrambi gli imputati sulla base della detenzione del bene provento di furto, delle conversazioni telefoniche, della collocazione del veicolo nel piazzale di pertinenza dell'officina, del comportamento evasivo e degli interventi meccanici indicativi di tentativo di disattivazione del localizzatore. Ha altresì ritenuto provati, con valutazione logica degli indizi e della disponibilità dei locali e dei pezzi meccanici, i reati di riciclaggio contestati ai capi B-E. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del merito sul diniego delle attenuanti generiche e proporzionata la determinazione della pena, escludendo un evidente travisamento dei fatti o vizio logico-motivazionale che giustifichi la cassazione.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che la prova dell'elemento soggettivo può emergere dall'assenza di una credibile spiegazione sulla provenienza del bene, essendo sufficiente l'omessa o non attendibile indicazione dell'origine per desumere la mala fede
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Le alterazioni degli elementi identificativi e le operazioni idonee a rendere difficoltosa l'accertamento della provenienza illecita configurano il reato; la prova può fondarsi su indizi e valutazione logico-ricostruttiva
Attribuisce la partecipazione concorrente alle condotte ritenute commesse in concorso tra più soggetti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Regolano i motivi di cassazione per violazione di legge e per vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione nella sentenza di merito
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Usata per l'aumento di pena per i reati in continuazione; la Corte richiama la giurisprudenza sulle esigenze motivazionali per l'indicazione degli aumenti
art. 132 cod. pen. (determinazione della pena)
La determinazione del quantum sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per irragionevolezza o illogicità
art. 133 cod. pen. (criteri per la pena)
I criteri utilizzati per graduare la pena sono stati ritenuti adeguati; il richiamo ai criteri costituisce motivazione sufficiente quando la pena è prossima al minimo
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte conferma che il mancato riconoscimento delle attenuanti può essere legittimo in assenza di elementi positivi rilevanti; lo stato di incensuratezza non è più di per sé sufficiente
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiama la trattazione in pubblica udienza a seguito di richiesta delle parti; norma procedurale rispetto alla trattazione del ricorso
Massime di principio
- La detenzione di un bene provento di furto, unita all'assenza di una spiegazione credibile, può consentire la condanna per ricettazione anche in mancanza di prova diretta dell'acquisto in mala fede
- La qualificazione come riciclaggio può essere sostenuta da un insieme logico di indizi (alterazioni identificative, smontaggi, ripunzonature, disponibilità dei locali) senza che siano necessari elementi di prova diretta sull'uso di specifici strumenti
- La doppia conforme (concordanza tra motivazioni di primo e secondo grado) rafforza la tenuta della decisione in Cassazione, che evita di sostituirsi al giudice del fatto limitandosi a sindacare la logicità e la completezza della motivazione
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito basata su ricostruzioni alternative non inconfutabili; i motivi di ricorso devono dimostrare una manifesta illogicità o violazione di legge
- La discrezionalità nella determinazione della pena e nel riconoscimento delle attenuanti impone che le censure sulla congruità siano supportate da elementi concreti per essere ritenute ammissibili
- L'assenza, nel luogo di rinvenimento, di attrezzi specifici non esclude automaticamente la responsabilità se il quadro indiziario complessivo indica abitudine e disponibilità a ricevere e manipolare beni di provenienza illecita
- Le questioni non dedotte in appello o formulate in termini generici risultano inammissibili in Cassazione
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