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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 130/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il suo appello avverso il provvedimento del GIP che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Imperatore, imputato per il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. Le censure portate in Cassazione denunciavano violazione del diritto di difesa, travisamento della prova e vizio di motivazione. In particolare, la difesa sosteneva che dovevano essere estesi al ricorrente gli effetti favorevoli di provvedimenti cautelari emessi nei confronti di un coindagato (Vincenzo Leonardo), posto ai domiciliari, e che la posizione di Imperatore risultava meno gravata (incensurato, ammissione degli addebiti, partecipazione cessata nel 2016; domicilio fuori regione) rispetto al coindagato che aveva elementi probatori diversi e più gravi a suo carico. Si allegava quindi che il Tribunale aveva errato nell'escludere l'estensione delle valutazioni favorevoli rese per il coindagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze esposte configurino essenzialmente un contrasto di giudizi e una valutazione dei fatti e delle prove che non sono sindacabili in sede di legittimità; ha richiamato il principio secondo cui la mera adozione di un provvedimento cautelare favorevole nei confronti di un coindagato, adottato anch'esso in sede cautelare, non costituisce di per sé un fatto nuovo idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato e legittimare la revoca o la sostituzione della misura. La Corte ha inoltre osservato che chiedere l'estensione di valutazioni svolte per altri indagati implicherebbe un riesame di fonti di prova non consentito in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti per il mancato rilascio dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale cui è ascritta la partecipazione del ricorrente a un'associazione di tipo mafioso; la misura cautelare era in relazione a questo reato.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sulla possibilità di richiedere revoca o sostituzione della misura cautelare in presenza di elementi nuovi; la Corte osserva che la mera decisione favorevole per un coindagato non costituisce automaticamente "fatto nuovo" ai sensi dell'articolo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ricordato che il contrasto di giudizi o la disparità di trattamento tra casi non rientrano nei motivi tipizzati di ricorso e che la riesamina di fatti e prove è preclusa in sede di legittimità.

  • art. 630 lett. a) cod. proc. pen.

    Norma processuale sulla revisione; citata per sottolineare che, se il problema è un contrasto di giudizi divenuti irrevocabili, la strada appropriata può essere la revisione e non la cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al versamento a titolo di ammenda in caso di inammissibilità per colpa; la Corte ha applicato tale onere equitativamente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sulle formalità da espletare in caso di mancata liberazione dell'imputato a seguito del provvedimento; la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria prescritti da tale norma.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in riferimento ai criteri di valutazione dei profili di colpa ai fini dell'applicazione delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La mera adozione, in sede cautelare, di un provvedimento favorevole nei confronti di un coindagato non costituisce automaticamente un "fatto nuovo" idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato e a giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare.
  • In Cassazione non è consentito riesaminare le fonti di prova o riformare la valutazione del merito dei fatti: i motivi che si riducono a un contrasto di giudizi o a una diversa valutazione della prova sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare occorrono elementi nuovi e specifici che incidano concretamente sul quadro indiziario originario; semplici argomentazioni di analogia con posizioni di altri indagati non bastano.
  • Le doglianze relative a disparità di trattamento tra coimputati, ove non collegate a vizi giuridici tipizzati, sono generalmente improprie in sede di legittimità e, se divenute irrevocabili, possono trovare tutela solo attraverso gli strumenti straordinari come la revisione.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare conseguenze pecuniarie (spese processuali e ammende) se la Corte riscontra profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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