Cassazione Penale, Sentenza n. 708/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto d'appello nella parte che ha confermato la confisca di immobili e crediti, denunciando violazione di legge (art. 125 e art. 546, comma 1, cod. proc. pen.) per mancato apprezzamento delle censure difensive e motivazione apparente. Contestano specificamente la determinazione del valore delle tre villette (ritenuta simulata secondo la D.I.A.), la mancata valutazione delle prove offerte dalla difesa (donazioni in contanti, cessione di crediti, incassi di rogiti, redditi di terzi) e l'uso di parametri errati per la stima. Con motivi nuovi, deducono violazione dell'art. 24 del d.lgs. 159/2011 sostenendo che sia stata provata la legittima provenienza dei beni e che la Corte d'appello abbia valutato erroneamente il compendio probatorio; censurano inoltre l'impiego degli indici ISTAT come parametro astratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i gravami prospettassero in larga parte un diverso apprezzamento di fatto/motivazionale, vizio non deducibile in questa sede di legittimità salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente. La Corte ha valutato che la motivazione dell'impugnato non fosse apparente: il giudice d'appello ha esposto il percorso logico, ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto inattendibili le stime difensive e ha motivato la conferma parziale della confisca. I motivi nuovi sono anch'essi inammissibili perché ripropongono vizi di motivazione. Per effetto dell'inammissibilità, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 10, comma 3; art. 24; art. 27, comma 2; art. 7, comma 1; art. 10, comma 2
Precisa che nel procedimento di prevenzione il ricorso in Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2). L'art. 24 riguarda l'onere di provare la provenienza lecita dei beni; la Corte ha ritenuto che la doglianza sui fatti e sulla valutazione probatoria non costituisse un'autonoma questione di diritto ammissibile in cassazione.
art. 125; art. 546, comma 1; art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e); art. 616
Art. 125 e 546 disciplinano aspetti del procedimento e dell'impugnazione; art. 606 delimita i motivi di ricorso per cassazione (lett. b) violazione di legge; lett. e) motivazione inesistente o apparente). La Corte ha ritenuto che i ricorrenti abbiano proposto contestazioni di fatto/motivazionali non riconducibili a violazioni di legge, e che non ricorressero i requisiti per qualificare la motivazione come inesistente/apparente. L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammessa solo la deduzione di violazione di legge: non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio sulla valutazione dei fatti o delle prove, salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
- Per impugnare con successo in Cassazione decisioni di prevenzione è necessario inquadrare le doglianze come questioni di diritto (es. errata applicazione di una norma, omissione di un termine legale) e non come mero dissenso sulla valutazione probatoria.
- La censura sulla motivazione può essere fondata solo se si dimostra che il ragionamento del giudice è privo di contenuto logico, avulso dalle risultanze processuali o si regge su affermazioni apodittiche; critiche tecniche alla quantificazione del valore dei beni o alla valutazione di documenti devono essere espresse nei gradi di merito e adeguatamente trasformate in questioni giuridiche per il ricorso in cassazione.
- Se si sostiene la legittima provenienza dei beni (art. 24 d.lgs. 159/2011) occorre documentare con elementi probatori idonei e specifici e, in Cassazione, qualificare eventuali omissioni del giudice come violazioni di legge, non come diversa valutazione dei medesimi elementi.
- Le impugnazioni ritenute generiche o manifestamente infondate possono comportare la condanna alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende); quindi è prudente circostanziare i motivi e limitare il ricorso a profili di diritto realmente controversi.
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