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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09752/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Nel corso di una procedura fallimentare dichiarata nel 2003, in sede di riparto finale delle somme attive, il giudice delegato dispose l'accantonamento di una somma destinata a soddisfare un credito per il quale una società cooperativa era stata ammessa al passivo. Un avvocato, assumendosi cessionario del credito, insieme a due ex soci della cooperativa cessata, propose reclamo contro il provvedimento di accantonamento. Il Tribunale dichiarò il reclamo inammissibile, ritenendo non provata la titolarità del credito in capo al cessionario e insussistenti legittimazione e interesse ad agire degli ex soci. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti dedussero: 1) violazione di norme processuali e fallimentari per mancata integrazione del contraddittorio, errata interpretazione del progetto di riparto e omesso esame degli atti del fascicolo fallimentare; 2) violazione della disciplina del reclamo e del riparto fallimentare, sostenendo che, nella procedura regolata dal testo previgente della legge fallimentare, il reclamo contro il progetto di ripartizione poteva essere proposto anche da creditori che non avessero formulato osservazioni; 3) violazione delle norme sulla legittimazione e sull'interesse ad agire, contestando la negazione della posizione degli ex soci della cooperativa cessata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse i requisiti della decisorietà e definitività richiesti per il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., perché nel caso concreto il tribunale non aveva deciso una controversia tra creditori sulla distribuzione della somma, ma aveva soltanto confermato l'accantonamento di una somma in ragione dell'incertezza sulla titolarità del diritto all'incasso. L'accantonamento è stato considerato misura temporanea, non definitiva e non preclusiva di una successiva richiesta di assegnazione da parte del soggetto che si ritenga titolato. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'intimata non ha svolto difese, non sono state liquidate spese; è stato invece dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo avverso provvedimenti dotati dei requisiti di decisorietà e definitività.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.

  • artt. 102, 383, 384 c.p.c.

    Norme invocate dai ricorrenti a sostegno delle censure processuali, ma non accolte perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di legittimazione ad agire.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di azione e legittimazione.

  • artt. 1260, 1262, 1264 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla dedotta cessione del credito e alla sua opponibilità.

  • artt. 1362, 1363 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per l'interpretazione del progetto di riparto.

  • artt. 10, 113, 115, 117 legge fall.

    Richiamati in relazione alla disciplina fallimentare applicabile al riparto e ai reclami.

  • art. 36 legge fall.

    Richiamato dal tribunale per affermare la tardività della doglianza contro il progetto di riparto finale.

  • art. 110, commi 2 e 3, legge fall.

    Norme richiamate dai ricorrenti per sostenere che il reclamo contro il riparto poteva essere proposto anche senza precedenti osservazioni.

  • art. 26 legge fall.

    Richiamato nel secondo motivo quale norma sulla reclamabilità dei provvedimenti del giudice delegato.

  • art. 120 legge fall.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di riparto e posizioni dei soggetti interessati.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la negazione dell'interesse ad agire.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla cessazione della società cooperativa e alla sorte delle posizioni residue.

  • art. 2545-ter c.c.

    Richiamato nel terzo motivo.

  • art. 2545-quater c.c.

    Richiamato nel terzo motivo.

  • art. 2545-septiesdecies c.c.

    Richiamato nel terzo motivo.

  • art. 2514 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo.

  • art. 4 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

    Richiamato nel terzo motivo.

  • art. 11, comma 4, L. 59/1992

    Richiamato nel terzo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti che abbiano contenuto decisorio e carattere di definitività; se il provvedimento si limita a una misura provvisoria o interlocutoria, l'impugnazione è inammissibile.
  • In materia di riparto fallimentare, il decreto è decisorio e definitivo quando risolve una vera controversia tra creditori sulla spettanza della somma da distribuire; non lo è quando si limita a confermare un accantonamento disposto per l'incertezza sulla titolarità del diritto all'incasso.
  • L'accantonamento nel riparto fallimentare ha natura temporanea e non preclude una successiva istanza di assegnazione da parte del soggetto che si ritenga legittimato, sicché il relativo decreto non esaurisce definitivamente la controversia.
  • La mancanza di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato impedisce l'accesso al ricorso straordinario per cassazione, anche se le censure attengano a questioni di legittimazione, titolarità del credito o regole del reclamo nel fallimento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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