Cassazione Civile, Ordinanza n. 10001/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni doganali emesso dall’ufficio doganale in esito alla revisione di una bolletta doganale relativa a un’importazione del 3 maggio 2012. Erano state contestate tre difformità: errata voce doganale della merce importata, errata classificazione di un prodotto indicato come "Volvo side lamp bulk type emark" e difformità del nolo dichiarato nel DAU rispetto a quello fatturato. La CTR aveva ritenuto che, per alcuni rilievi, i contribuenti fossero persino a credito quanto ai diritti doganali, e che la sanzione complessiva fosse sproporzionata, disapplicando l’art. 303 TULD nella parte relativa al calcolo e riducendo le sanzioni alla metà del minimo edittale. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 5 TUE e 303 TULD: ha sostenuto che la disapplicazione non era consentita perché il contrasto può riguardare solo una norma nazionale e una norma dell’Unione direttamente applicabile, non già i principi generali o l’art. 5 TUE; ha inoltre affermato che la disciplina sanzionatoria doganale resta affidata agli ordinamenti nazionali e che la CTR si era contraddetta, poiché dopo aver detto di disapplicare l’art. 303 TULD aveva comunque determinato la sanzione usando il suo minimo edittale. Le società resistenti hanno contestato anche l’ammissibilità del ricorso, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo fondato il motivo quanto alla necessità che la proporzionalità della sanzione sia valutata in concreto e secondo i principi consolidati della giurisprudenza unionale, non sulla base di un generico richiamo all’art. 5 TUE. Ha però osservato che il principio di proporzionalità si impone anche in materia doganale e che il giudice nazionale, ove non possa interpretare la norma interna in modo conforme, deve garantire l’effettività del diritto UE disapplicando la norma incompatibile con una disposizione unionale dotata di effetto diretto. La CTR, tuttavia, non aveva spiegato in base a quali specifiche circostanze avesse ritenuto proporzionata, per tutte e tre le violazioni, una sanzione unica pari alla metà del minimo edittale dell’art. 303, comma 1, TULD. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 5 TUE
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non consente la disapplicazione della norma interna sulla base di un generico contrasto con principi dell’Unione; la Corte chiarisce che la violazione rilevante va ricostruita alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza unionale sul principio di proporzionalità e non tramite un uso autonomo dell’art. 5 TUE.
art. 303 d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD)
La disposizione sanzionatoria doganale, come modificata nel 2012, prevede minimi e massimi edittali parametrati all’entità dei diritti di confine; deve essere applicata nel rispetto del principio di proporzionalità e, se incompatibile con il diritto UE come interpretato dalla Corte di giustizia, va disapplicata nella parte incompatibile.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997
È valorizzato come possibile valvola di decompressione per ridurre la sanzione in presenza di circostanze che rendano eccessivo il trattamento sanzionatorio, anche mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata e in correlazione con il comma 1 dello stesso articolo.
art. 11 del d.l. n. 16 del 2012
Ha modificato il testo dell’art. 303 TULD, introducendo la struttura sanzionatoria oggetto di scrutinio per la sua compatibilità con il principio di proporzionalità.
Legge di conversione del d.l. n. 16 del 2012 che ha recepito la modifica dell’art. 303 TULD.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dall’Agenzia come disposizione applicata in combinato con l’art. 303 TULD nella quantificazione delle sanzioni.
art. 325 TFUE
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’esigenza di misure dissuasive idonee a proteggere gli interessi finanziari dell’Unione.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative doganali, il principio di proporzionalità impone che la sanzione non ecceda quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dei diritti e prevenire l’evasione, dovendo il rigore della risposta punitiva essere commisurato alla natura e gravità concreta dell’illecito.
- La compatibilità di una sanzione nazionale con il diritto dell’Unione va valutata alla luce dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; ove la norma interna non sia interpretabile conformemente, il giudice nazionale deve disapplicarla se contraria a una disposizione unionale direttamente efficace.
- La presenza di minimi e massimi edittali non è di per sé incompatibile con il principio di proporzionalità, ma il giudice deve comunque effettuare una personalizzazione del trattamento sanzionatorio sulla base delle circostanze concrete del caso.
- Quando la norma sanzionatoria prevede una forbice rigida o un minimo fisso, la sanzione può risultare sproporzionata se non è possibile adeguarla alle peculiarità della violazione; in tal caso il giudice deve motivare specificamente sul rapporto tra importo e disvalore concreto.
- L’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 può operare come strumento di riduzione della sanzione anche oltre un’ottica meramente eccezionale, consentendo di riportare il trattamento sanzionatorio entro limiti di ragionevolezza e proporzionalità quando emergano elementi concreti che lo giustifichino.
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