Cassazione Penale, Sentenza n. 8060/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per riciclaggio continuato relativa all'acquisto di due unità immobiliari (acquisto allo stato grezzo per €140.000 oltre IVA e successiva vendita per €274.000), contestando la mancata prova della provenienza illecita delle somme usate per l'acquisto. Denuncia, in particolare: 1) travisamento probatorio e carenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa l'origine del denaro, rilevando che le indagini sui soggetti donatori (in particolare la madre) risalirebbero a epoca successiva alle donazioni; 2) vizio nella determinazione della pena (art. 133 c.p.); 3) illegittimità della confisca per mancanza del nesso di pertinenzialità (art. 648 quater c.p. richiamato); 4) violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata assunzione di prove testimoniali richieste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione della Corte di Appello, che aveva correttamente valorizzato elementi indiziari ritenuti idonei a ricostruire l'antecedente coinvolgimento delle donatrici in attività illecite (retrodating dei furti fino al 2013) e l'assenza di prove di redditi leciti della ricorrente e delle donatrici. Sulla pena la Corte ha ritenuto corretta la determinazione (4 anni e 3 mesi di reclusione e €6.000 di multa, ridotta per attenuanti generiche). Sulla confisca ha confermato l'uso dell'art. 240-bis c.p. per sproporzione patrimoniale, anche in assenza di nesso di pertinenzialità diretto. Ha respinto la censura relativa all'ammissione di testi come generica. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla critica sulla utilizzazione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia contestato specificamente la valutazione probatoria svolta in motivazione
Norma sulla ricettazione come reato presupposto: la Corte ha ritenuto che le somme investite provenissero da attività di ricettazione poste in essere dalle donatrici in epoca anteriore, sulla base di elementi indiziari
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione delle condotte di dissimulazione; la Corte ha ritenuto comunque sussistente la figura di riciclaggio o impiego di proventi illeciti in base agli elementi probatori
Norma sulle modalità di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto motivata la pena fissata in misura prossima al minimo edittale e adeguata, avendo riconosciuto le attenuanti generiche
Norma sulla chiamata dei testi: la censura per mancata assunzione di prove testimoniali è stata ritenuta generica e non idonea a dimostrare che l'ammissione di quei testi avrebbe mutato il giudizio di colpevolezza
Norma che consente la confisca per sproporzione patrimoniale: la Corte l'ha ritenuta applicabile quando il patrimonio risulta manifestamente sproporzionato rispetto ai redditi leciti, consentendo la confisca anche in assenza del nesso di pertinenzialità diretto
Massime di principio
- La sentenza conferma che il giudice può fondare la prova della provenienza illecita su un insieme di indizi seri, precisi e concordanti anche quando le imputazioni formali sui terzi donatori vengano successivamente contestate o formalizzate in date posteriori: rileva l'effettivo coinvolgimento storico nelle attività illecite più che la data formale dell'imputazione
- Il ricorrente deve confrontarsi espressamente e punto per punto con la motivazione della corte d'appello: censure generiche che non incidono sul nucleo motivazionale rischiano l'inammissibilità
- Per la determinazione della pena la Corte valuta la congruità rispetto al minimo edittale e l'eventuale riconoscimento di attenuanti; contestazioni verbali sulla discrezionalità del giudice vanno motivate specificamente
- La confisca può essere disposta anche sulla base di sproporzione patrimoniale (art. 240-bis c.p.), senza necessità di dimostrare sempre un nesso diretto di pertinenzialità tra singolo bene e reato quando il patrimonio complessivo è manifestamente incongruo
- Le richieste di acquisizione di prove testimoniali devono essere motivate mostrando la rilevanza e la potenziale efficacia delle testimonianze rispetto al convincimento già formato; altrimenti saranno ritenute irrilevanti o generiche
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