Parere n. 272/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Comune di Bovalino contro il Ministero dell'economia e delle finanze e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’annullamento: a) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 27 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 64 del 16 marzo 2023, con cui sono stati revocati parzialmente i contributi assegnatigli con decreto ministeriale n. 21283 del 18 marzo 2005 e rimodulati con decreto ministeriale 7 marzo 2006, ai sensi dell’art. 1, comma 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla sua posizione giuridica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2023, recante la revoca parziale di contributi statali destinati alla realizzazione di un Centro Polifunzionale per attività sportive e sociali.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il Comune di Bovalino ha impugnato la revoca parziale, per euro 554.786,51, dei contributi statali complessivamente pari a euro 1.500.000,00 assegnati per la realizzazione di un Centro Polifunzionale per attività sportive e sociali. Il Comune ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 7-quinquies del decreto-legge n. 243/2016, l'eccesso di potere e la violazione del principio di leale collaborazione, sostenendo che la mancata registrazione nella BDAP degli impegni di spesa sarebbe dipesa da oggettive difficoltà di accesso alle piattaforme ANAC e BDAP. Ha inoltre sostenuto che il Ministero avrebbe dovuto concedere una proroga, in considerazione dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. La questione centrale riguarda la possibilità di trattenere oltre il 28 febbraio 2020 le somme non utilizzate e la sussistenza o meno di discrezionalità amministrativa nel concedere proroghe in assenza di impegni giuridicamente vincolanti registrati nella BDAP entro il termine legislativo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. L'art. 7-quinquies del decreto-legge n. 243/2016 consente di conservare i contributi oltre il 28 febbraio 2020 soltanto per gli importi corrispondenti a impegni giuridicamente vincolanti registrati nella BDAP entro tale data. La disposizione non attribuisce all'amministrazione alcuna discrezionalità nel concedere proroghe al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge. La revoca è quindi un atto vincolato, conseguente alla mancata utilizzazione delle somme e alla mancata prova dell'assunzione, entro il termine, di impegni giuridicamente vincolanti registrati nella BDAP. Il Comune non ha dimostrato né nel procedimento amministrativo né nel ricorso l'esistenza di tali impegni con data certa anteriore al 28 febbraio 2020. È stata altresì esclusa la violazione del principio di leale collaborazione, poiché l'amministrazione centrale aveva più volte richiesto chiarimenti e documentazione nel 2020 e nel 2021, mentre le difficoltà di accesso alle piattaforme sono state dedotte soltanto nel 2022 e senza adeguato supporto documentale. La domanda cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Violazione e falsa applicazione dell'art. 7-quinquies del decreto-legge n. 243/2016
La norma consente il mantenimento dei contributi oltre il 28 febbraio 2020 esclusivamente per gli importi corrispondenti a impegni giuridicamente vincolanti registrati nella BDAP entro tale termine. In mancanza di tali presupposti, opera la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme.
Proroga e discrezionalità amministrativa
L'amministrazione non dispone di un potere discrezionale di concedere proroghe al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge. La verifica dei presupposti per la conservazione del contributo ha natura vincolata.
Principio di leale collaborazione
Non sussiste violazione del principio di leale collaborazione, poiché gli uffici ministeriali hanno reiteratamente richiesto al Comune informazioni e documentazione sullo stato dei lavori e sugli eventuali impegni assunti. Il Comune non ha comunque provato l'esistenza di impegni giuridicamente vincolanti anteriori al termine legislativo.
Norme richiamate
art. 7-quinquies d.l. 243/2016, convertito con modificazioni dalla l. 18/2017
termine del 28 febbraio 2020
La conservazione dei contributi oltre il termine è consentita soltanto per gli importi relativi a impegni giuridicamente vincolanti registrati nella BDAP entro il 28 febbraio 2020; in mancanza, è prevista la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme.
d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229
Prevede il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici tramite la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, rilevante per la registrazione degli impegni giuridicamente vincolanti.
art. 1, commi 28 e 29, l. 30 dicembre 2004, n. 311
Costituisce la base normativa originaria dei contributi statali assegnati al Comune per l'intervento finanziato.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa subordina la conservazione di contributi pubblici oltre una determinata scadenza alla registrazione di impegni giuridicamente vincolanti in una banca dati pubblica entro un termine preciso, l'amministrazione deve applicare il requisito in modo vincolato e non può concedere proroghe al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
- La mancata registrazione nella BDAP non è un elemento meramente formale quando la legge la configura come condizione per il mantenimento del finanziamento: il beneficiario deve dimostrare sia l'esistenza dell'impegno giuridicamente vincolante sia la sua registrazione entro il termine stabilito.
- In presenza della mancata utilizzazione delle somme e dell'assenza di impegni giuridicamente vincolanti tempestivamente registrati, la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate costituiscono conseguenze direttamente previste dalla legge.
- Il principio di leale collaborazione tra amministrazioni non consente di derogare a termini e condizioni legislativamente stabiliti per la conservazione di contributi pubblici, soprattutto quando l'amministrazione finanziatrice abbia richiesto più volte al beneficiario chiarimenti e documentazione giustificativa.
- Nel procedimento di revoca di contributi pubblici, il beneficiario ha l'onere di fornire prova documentale dell'esistenza e della data certa degli impegni giuridicamente vincolanti rilevanti ai fini della conservazione del finanziamento.
Revoca parziale di contributi statali destinati a un'opera pubblica
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dal Comune di Bovalino contro il Ministero dell'economia e delle finanze per l'annullamento del decreto del 27 febbraio 2023, con il quale sono stati revocati parzialmente contributi statali assegnati per la realizzazione del “Centro Polifunzionale Attività Sportive e Sociali”.
Premesse e vicenda amministrativa
Con decreto ministeriale del 18 marzo 2005 il Comune era stato ammesso a un finanziamento complessivo di euro 1.500.000,00, originariamente ripartito in tre annualità. Il successivo decreto del 7 marzo 2006 aveva rimodulato il contributo in quattro rate, riferite agli anni dal 2005 al 2008. L'intero importo era stato erogato.
Nel corso delle verifiche avviate dal Ministero, il Comune ha attestato un'utilizzazione solo parziale delle somme. Le dichiarazioni dell'ente sono state rettificate nel 2022, con indicazione di un utilizzo pari a euro 945.213,49 e di economie pari a euro 554.786,51. Tale importo residuo non risultava assistito da impegni giuridicamente vincolanti registrati nella BDAP entro il 28 febbraio 2020.
Motivi del ricorso
Il Comune ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 7-quinquies del decreto-legge n. 243/2016, l'eccesso di potere e la violazione del principio di leale collaborazione. Secondo il ricorrente, la mancata registrazione degli impegni nella BDAP sarebbe dipesa da difficoltà oggettive di accesso alle piattaforme ANAC e BDAP. Il Comune ha inoltre sostenuto che il Ministero avrebbe dovuto concedere una proroga per consentire il completamento dell'opera, valorizzando l'interesse pubblico alla sua realizzazione.
Quadro normativo
L'art. 7-quinquies del decreto-legge n. 243/2016, convertito dalla legge n. 18/2017, disciplina la possibilità di trattenere i contributi oltre il 28 febbraio 2020 per il completamento delle opere non ultimate. Tale possibilità è limitata agli importi corrispondenti a impegni giuridicamente vincolanti registrati nella BDAP entro il termine previsto.
Il Consiglio di Stato ha valorizzato la struttura rigida della disposizione: il termine e la registrazione degli impegni costituiscono condizioni legali per la conservazione del finanziamento. In mancanza, la stessa norma prevede la revoca del contributo e la restituzione della somma erogata.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Collegio ha qualificato l'attività dell'amministrazione come vincolata. Il Ministero non dispone di un potere discrezionale generale di proroga, né può derogare alle condizioni stabilite dalla legge sulla base dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'intervento.
La revoca non è stata ricondotta alla sola mancata registrazione nella BDAP, ma alla mancata dimostrazione dell'assunzione, entro il 28 febbraio 2020, di impegni giuridicamente vincolanti relativi alle somme residue. Il Comune non ha prodotto documentazione idonea a provare l'esistenza di tali impegni con data certa anteriore alla scadenza.
Il Collegio ha inoltre escluso la violazione della leale collaborazione. Gli uffici ministeriali avevano richiesto più volte, nel 2020 e nel 2021, informazioni sullo stato dei lavori e sugli impegni eventualmente assunti. Le difficoltà di accesso alle piattaforme sono state rappresentate soltanto nel 2022 e non sono state accompagnate da documentazione comprovante impegni giuridicamente vincolanti tempestivi.
Esito
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto. La domanda cautelare è stata assorbita.
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