Cassazione Penale, Sentenza n. 27412/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione propone due motivi principali: 1) violazione di norme processuali per presunta omessa o apparente motivazione della Corte territoriale circa argomentazioni difensive sollevate nell'appello da un coimputato deceduto e sulla estensione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587 c.p.p.; il ricorrente deduce che l'adesione tramite memoria ex art. 121 c.p.p. avrebbe dovuto far valere quelle censure anche a suo favore; 2) censura della valutazione di merito sulla qualificazione e sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione: si contesta che la Corte abbia applicato una presunzione di pericolosita delle condotte senza verificare la concreta e attuale percezione del pericolo da parte dell'agente (giudizio ex ante) e la reale incidenza dei fatti sugli interessi dei creditori (giudizio ex post), sostenendo che le condotte avrebbero dovuto essere ricondotte eventualmente ad altre fattispecie come l'infedelta patrimoniale ex art. 2634 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che l'estensione automatica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587 c.p.p. operi prima che sia accertata la fondatezza del motivo nell'ambito del giudizio d'appello: l'effetto estensivo scatta solo se in sede di gravame il motivo non esclusivamente personale venga riconosciuto fondato; quindi l'adesione tramite memoria ex art. 121 c.p.p. e la morte del coimputato non creano automaticamente effetti favorevoli. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la sentenza di merito ha motivato adeguatamente l'accertamento della bancarotta fraudolenta per distrazione, indicando indici di fraudolenza e documentando l'uscita ingiustificata di somme (circa 2.600.000 euro) a favore del Caraffini e dei coimputati; ha ricordato la giurisprudenza secondo cui il reato è di pericolo concreto e che rilevano gli indici di pericolosita e la consapevolezza dell'agente. Il ricorso è stato pertanto respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
L'effetto estensivo dell'impugnazione nei confronti del coimputato non impugnante opera solo dopo che, in sede di giudizio sull'impugnazione, sia stato riconosciuto fondato un motivo non esclusivamente personale; fino ad allora l'impugnazione altrui non influisce sul rapporto processuale del non impugnante
La memoria di adesione non sostituisce né determina automaticamente l'estensione dell'impugnazione: eventuali nuovi motivi devono rimanere nei limiti consentiti dal rito e non ampliare indebitamente il petitum
Censure in cassazione devono essere specifiche; il ricorso generico o meramente assertivo è inammissibile
Consente rettifiche parziali della motivazione di merito senza incidere sul dispositivo, come qui richiamato per precisazioni di principio
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di comminare somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa
art. 236 legge fall.
Normativa in materia fallimentare richiamata nel ricorso per il conteggio degli elementi costitutivi del reato; la Corte ha ritenuto la valutazione di merito conforme alla legge fallimentare
Richiamata dal ricorrente come possibile alternativa qualificatoria delle condotte (infedelta patrimoniale); la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione per bancarotta fraudolenta per distrazione sulla base degli indici di depauperamento e dolosita
Massime di principio
- L'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587 c.p.p. non opera automaticamente: produce effetto solo se, nel giudizio di impugnazione, venga riconosciuta fondatezza di un motivo non esclusivamente personale proposto da altro imputato
- In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi in modo articolato con le ragioni di merito della decisione impugnata; i ricorsi generici o meramente assertivi sono inammissibili
- Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è configurato secondo il paradigma del pericolo concreto: non è richiesta la prova del dissesto già verificato, ma l'atto depauperativo deve essere idoneo a creare un rischio significativo per il soddisfacimento dei creditori
- Nell'accertamento della bancarotta per distrazione vanno valorizzati gli "indici di fraudolenza": contesto patrimoniale e finanziario dell'impresa, cointeressenze, mancanza di giustificazione commerciale per le operazioni, e la consapevolezza dell'agente del depauperamento
- Per ottenere l'annullamento della decisione per vizio di motivazione occorre dimostrare specificamente il travisamento della prova o l'assenza di punti decisivi nella motivazione; semplici contestazioni teoriche della dogmatica del reato non sono sufficienti
- L'adesione a motivi di appello altrui tramite memoria deve rispettare i limiti del rito: non può introdurre censure nuove che ampliino indebitamente il petitum e non sostituisce un'impugnazione autonomamente proposta
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