Cassazione Penale, Sentenza n. 50169/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato accusato di aver esercitato abusivamente attività di gioco e scommesse (art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989) gestendo in un esercizio commerciale un videoterminale connesso alla piattaforma del bookmaker estero UNIQ GROUP LIMITED senza licenza. In cassazione si è dedotto, in primo luogo, vizio di motivazione e mancanza di prova: il teste dell'Agenzia delle Entrate avrebbe dichiarato di non aver visto raccolta di scommesse e il fatto utile a reggere la responsabilità sarebbe stato la presenza di palinsesti e di un conto gioco aperto presumibilmente da un cliente. In secondo luogo si è sostenuta la violazione di legge per l'applicazione della normativa penale interna nonostante il bookmaker straniero fosse stato illegittimamente escluso dalle procedure di rilascio della concessione in Italia in contrasto con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbente il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione (reato commesso il 16/06/2015, prescrizione intervenuta il 15/04/2023). Sostanzialmente la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione di merito a provare l'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse: il conto gioco trovato aperto risultava accessibile via Internet ed era riconducibile a un cliente che lo aveva lasciato aperto, e la semplice pubblicizzazione tramite palinsesti non prova che il gestore abbia messo a disposizione conti gioco o abbia materialmente raccolto scommesse. La Corte ha inoltre precisato che, ove fosse stato contestato un diverso comportamento volto a favorire la raccolta, sarebbe stata necessaria una distinta e più adeguata motivazione in base al principio di correlazione tra accusa e sentenza. Infine la declaratoria di estinzione per prescrizione è stata ritenuta risultato più favorevole rispetto all'esclusione di punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), e perciò applicata.
Norme richiamate
Legge n. 401/1989, art. 4, comma 4-bis
Norma penale contestata che punisce l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta scommesse; la Corte richiama la fattispecie ma rileva che nel caso concreto non è stata dimostrata l'intermediazione illegittima del gestore.
Codice di procedura penale, art. 129
Consente alla Corte di Cassazione di pronunciare la sentenza di annullamento senza rinvio quando sussistono cause di estinzione del reato; applicata per dichiarare l'estinzione per prescrizione.
Codice di procedura penale, art. 610, comma 1
Disposizione sugli atti preliminari al ricorso per cassazione e sulla competenza della sezione per le inammissibilità; la Corte chiarisce che tale meccanismo non opera se esiste una causa di non punibilità o estinzione del reato ai sensi dell'art. 129.
Norma sulla esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che la prescrizione, estinguendo il reato, è comunque un esito più favorevole per l'imputato rispetto all'applicazione dell'art. 131-bis.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
Richiamata nella doglianza del ricorrente riguardo all'illegittima esclusione di un bookmaker dalle procedure di concessione; la Corte di Cassazione registra l'eccezione ma non la esamina in dettaglio perché il ricorso è stato deciso per prescrizione e per insufficienza probatoria.
Massime di principio
- La mera presenza di palinsesti o pubblicità di scommesse nell'esercizio non prova di per sé la responsabilità penale del gestore per intermediazione illegittima nella raccolta di scommesse.
- La prova dell'illegittima intermediazione richiede elementi che dimostrino che il gestore ha messo a disposizione conti gioco o ha consentito giocate tramite conti non personali o intestati a soggetti di comodo; un cliente che usa il proprio conto personale su computer dell'esercente non configura automaticamente il reato.
- Quando la contestazione verte su condotte diverse (es. favorire la raccolta anche telematica), l'imputazione e la sentenza devono essere adeguatamente corrispondenti: è necessaria motivazione specifica in base al principio di correlazione tra accusa e sentenza.
- L'estinzione del reato per prescrizione è un motivo decisivo e può condurre all'annullamento senza rinvio; essa prevale sulla dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità qualora sia più favorevole per l'imputato.
- Le questioni relative all'applicazione del diritto dell'Unione (ad es. esclusione di operatori stranieri dalle procedure) vanno dedotte chiaramente e valutate nel merito, ma non impediscono la decisione della cassazione quando sopravvenga un motivo estintivo come la prescrizione.
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