Cassazione Penale, Sentenza n. 15640/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p. sostenendo di essere rimasto sottoposto a misura cautelare prima carceraria (dal 15/09/2011 al 02/09/2013) e poi domiciliare (dal 03/09/2013 al 13/03/2014), per un periodo complessivo eccedente la pena definitiva inflitta (1 anno, 9 mesi e 10 giorni), con una differenza di 8 mesi e 16 giorni. Denunciava omissione motivazionale della corte territoriale sulla verifica di una eventuale condotta gravemente colposa ostativa alla riparazione e sulla rilevanza di una sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale ai fini del calcolo della pena. Con un secondo motivo contestava il conteggio dei giorni, sostenendo che la Corte non avrebbe computato il periodo 25/09/2012-03/09/2013.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha dimostrato, con analisi dettagliata delle posizioni giuridiche nel periodo rilevante, che parti della durata contestata erano già coperte da stato di detenzione per espiazione di pena definitiva (quindi prevalente e non computabile ai fini della domanda di indennizzo). Perciò il periodo di privazione della libertà dovuta a misure cautelari risulta complessivamente inferiore alla pena definitiva, escludendo il diritto alla riparazione. La Corte ha inoltre ritenuto che, dato l'esito basato sul calcolo della durata, non fosse necessario motivare in ordine alla eventuale condotta colposa del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato disposto il versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; nella fattispecie è la norma di riferimento per la domanda di risarcimento ma l'accoglimento richiede che il periodo di detenzione cautelare risulti effettivamente superiore alla pena definitiva escussa.
Prevede l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; qui è stato applicato per addebitare al ricorrente le spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione di responsabilità o colpa nella presentazione del ricorso e alla possibilità di irrogare un pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto però che non sussistesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3551 del 18/01/2022 (Rv. 282576-01)
Principio applicato: se il richiedente, nel periodo per cui domanda l'indennizzo, era sottoposto a regime detentivo per altro titolo, il giudice deve indicare la natura di tale titolo. Se il titolo è definitivo l'indennizzo è escluso a prescindere; se non definitivo, l'indennizzo è escluso solo se il titolo alternativo era una misura cautelare di pari o maggiore afflittività.
Massime di principio
- Per ottenere l'indennizzo ex art. 314 c.p. occorre dimostrare che la privazione della libertà dovuta a misura cautelare sia effettivamente superiore alla pena definitiva: i periodi di detenzione per altri titoli (in particolare per espiazione di pena definitiva) non sono computabili a favore del richiedente.
- Il giudice deve esporre con chiarezza la natura giuridica dei periodi di detenzione sovrapposti (misura cautelare vs titolo esecutivo/definitivo) per consentire la verifica dei presupposti dell'indennizzo.
- Se emerge che il detenuto era sottoposto a titolo definitivo nel periodo contestato, il diritto all'indennizzo è escluso indipendentemente dalle modalità di espiazione; se il titolo alternativo non è definitivo, l'esclusione vale solo se tale titolo era di pari o maggiore afflittività.
- La questione della condotta gravemente colposa o ostativa va valutata solo se risulta, dopo il computo corretto dei periodi, che il tempo cautelare eccede la pena definitiva; se il criterio temporale esclude l'indennizzo, non è necessario entrare nell'esame della colpa.
- Nel proporre ricorso è essenziale fornire un calcolo cronologico documentato e confrontare specificamente ogni intervallo temporale con il relativo "titolo" di detenzione, perché l'accertamento giudiziale si basa su tale ricostruzione fattuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15615/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15616/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15617/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15622/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15623/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15624/2024 del 16/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →