Cassazione Penale, Sentenza n. 29607/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva assolto dal reato di bancarotta fraudolenta (capo 1) ma lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta preferenziale (capo 2). I motivi di ricorso contestano: 1) la valutazione dello stato di insolvenza alla data dei pagamenti (13/07/2016 e 23/11/2017), deducendo che la Corte aveva usato dati di fine esercizio non idonei a provare l'insolvenza in date antecedenti; 2) l'uso di saldi bancari negativi del 31/12/2016 per dedurre insolvenza al 13/07/2016; 3) la mancata considerazione della liquidità disponibile pochi giorni prima del pagamento del 13/07/2016; 4) l'omessa verifica dell'esistenza e della consistenza dei creditori ammessi al passivo alla data dei pagamenti e della concreta diminuzione percentuale di soddisfacimento degli altri creditori; 5) la mancata considerazione che i pagamenti contestati sarebbero stati funzionali all'ottenimento di un'apertura di credito (con acquisto di obbligazioni poste a garanzia) e che ciò poteva escludere il dolo di favorire un creditore a danno di altri; 6) la carenza motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) e alla valutazione complessiva della struttura finanziaria, inclusi i finanziamenti soci e le rinunce al rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi quattro motivi (esaminati congiuntamente) e, in aggiunta, ha ritenuto fondate le doglianze relative al secondo pagamento e alla valutazione complessiva dello stato di insolvenza, riscontrando valutazioni parcellizzate e carenza argomentativa sulla quantificazione della menomazione della par condicio creditorum e sull'elemento psicologico. Ne è conseguito l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame sui punti indicati (valutazione temporale e probatoria dello stato di insolvenza, valutazione dell'alterazione della par condicio e dell'elemento soggettivo, esame complessivo della struttura finanziaria e degli effetti dei pagamenti).
Norme richiamate
La Corte ha interpretato il terzo comma come implicante la necessità, per la fattispecie di bancarotta preferenziale, di una situazione di insolvenza o di imminente e ragionevole verificarsi di insolvenza: l'elemento oggettivo richiede quindi che il pagamento sia collocato in un contesto di difficoltà patrimoniale/finanziaria idoneo a compromettere la par condicio creditorum.
Richiamato quale riferimento al principio della par condicio creditorum: la fattispecie di bancarotta preferenziale mira a evitare disparità di trattamento tra creditori non giustificate da cause di prelazione legittime.
art. 597, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il potere decisorio del giudice d'appello e l'obbligo motivazionale di affrontare analiticamente le critiche di parte, soprattutto quando i motivi di appello sono specifici.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; la Corte ha dato conto delle conclusioni scritte del PG che chiedeva il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per configurare la bancarotta preferenziale è necessario non solo il pagamento di un creditore, ma che il pagamento sia avvenuto in una situazione di insolvenza o di imminente insolvenza tale da compromettere la par condicio creditorum.
- La prova dello stato di insolvenza non può fondarsi automaticamente su dati di bilancio di fine esercizio senza un'analisi temporale e prospettica che consideri la situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data del pagamento (inclusi saldi infrannuali, finanziamenti soci, rinunce al rimborso, e disponibilità liquide antecedenti).
- Il collegamento causale tra il pagamento e il danno agli altri creditori deve essere quantificato: è necessario accertare l'alterazione dell'ordine di soddisfacimento o la minore percentuale riservata ai creditori ammessi al passivo a seguito del pagamento.
- Quando il pagamento è connesso a operazioni finite per ottenere credito (es. costituzione di garanzie o acquisizione di fondi), occorre valutare se la finalità reale e l'effetto netto sulla massa attiva escludano il dolo di favorire un creditore a danno di altri.
- Il giudice d'appello deve affrontare puntualmente le censure di parte con un grado di analiticità coerente ai motivi di impugnazione; valutazioni generiche o parcellizzate possono determinare l'annullamento in Cassazione.
- In fase istruttoria e decisionale è indispensabile verificare la composizione del passivo e l'entità dei crediti ammessi per poter stabilire l'effettiva lesione della par condicio e la percentuale di soddisfacimento venuta meno.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29326/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29327/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29328/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29329/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29330/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29331/2024 del 19/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →