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Ordinanza

Ordinanza n. 213/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia degli atti e delle operazioni concernenti la procedura di gara indetta da ANAS S.p.A. avente ad oggetto la «Gara europea a procedura aperta per l’appalto misto di lavori e servizi inerente all’intervento “to 05/25 - s.s. 28 “del Colle di Nava” lavori di realizzazione della tangenziale di Mondovì con collegamento alla s.s. 28 dir. 564 e al casello A6 “Torino-Savona – III lotto (variante di Mondovì)» (Codice gara: TO 05/25 – Codice CIG: B759656D67 - Codice CUP: F11B16000550001), nelle parti in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’aggiudicazione della procedura in favore del controinteressato costituendo Consorzio Ordinario tra Cossi Costruzioni s.p.a. e WeBuild s.p.a., anziché in favore della Valori s.c.ar.l. (previa rideterminazione della graduatoria finale di gara) e, in particolare: - della Disposizione di Aggiudicazione Efficace n. prot. U.0237844 del 17/03/2026, e della relativa nota di comunicazione n. prot. U.0237846 del 17/03/2026, con cui Anas S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto suddetto in favore del Consorzio ordinario Cossi Costruzioni s.p.a. - WeBuild s.p.a.; - della proposta di aggiudicazione; - di tutti gli atti e le operazioni di valutazione delle offerte condotte dalla Committenza nonché di tutti i verbali di gara in seduta pubblica e riservata, ivi inclusi, per quanto di ragione, il verbale della Commissione giudicatrice del 22/01/2026 e il relativo Allegato 1 recante l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, nella parte in cui sono stati assegnati i punteggi all’offerta del controinteressato e al ricorrente determinando il primato in graduatoria del controinteressato e non del ricorrente, ivi inclusi, per quanto di ragione, il 4° verbale di gara della seduta riservata dell’11/12/2025, il 5° verbale di gara della seduta riservata del 18/12/2025, l’11° verbale di gara della seduta riservata del 29/01/2026, nelle parti in cui hanno contribuito a determinare la graduatoria finale collocando al primo posto il costituendo Consorzio ordinario Cossi Costruzioni s.p.a. e non invece l’odierno ricorrente RTI Consorzio Valori; - ove occorra, della lex specialis di gara, ove da considerarsi ostativa all’accoglimento del presente ricorso; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa l’eventuale stipula del contratto d’appalto, ove medio tempore intervenuta; Con richiesta: - di accoglimento della domanda di aggiudicazione in favore dell’odierno ricorrente e di stipula del conseguente contratto d’appalto con il RTI Valori; - di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto con il controinteressato, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121/122 c.p.a. - ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente dalla volontà e/o colpa dell’odierna ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.

Giustizia amministrativa202600766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione efficace di una gara europea a procedura aperta per un appalto misto di lavori e servizi in favore del costituendo consorzio ordinario concorrente, con collocazione della ricorrente al secondo posto della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della procedura di gara indetta da ANAS S.p.A. per la realizzazione della tangenziale di Mondovì, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti di gara e, nel merito, l'annullamento dell'aggiudicazione e degli atti di valutazione delle offerte, la rideterminazione della graduatoria e l'aggiudicazione in proprio favore. Ha contestato, in particolare, i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche della ricorrente e dell'aggiudicatario, deducendo censure connotate da complessità e specificità tecnica. Ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la dichiarazione di inefficacia e il subentro, ovvero in via subordinata il risarcimento per equivalente. In sede cautelare ha prospettato anche la necessità di una perizia tecnica a sostegno di uno dei motivi. Il giudice ha rilevato che le censure incidono sulla discrezionalità tecnica della Commissione e che le differenze quantitative tra le offerte tecniche non dimostrano, da sole, l'incongruità dei punteggi. Quanto al periculum in mora, la ricorrente non ha specificato un pregiudizio concreto, neppure reputazionale, né la sua irreparabilità; il solo rilevante valore economico dell'appalto non è stato ritenuto sufficiente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il thema decidendum fosse di difficile delibazione nella fase cautelare, perché le censure richiedevano valutazioni tecniche specifiche e incidevano sulla discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice. Il sindacato giudiziale su tali valutazioni è ammesso solo in presenza di vizi immediatamente percepibili, quali irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti, tali da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'operato della stazione appaltante; tali profili non sono emersi con evidenza. Ha inoltre affermato che la valutazione delle offerte è globale e sintetica e non può essere scomposta in una comparazione atomistica delle singole componenti né dipendere dal solo dato quantitativo delle soluzioni tecniche. Quanto al periculum in mora, ha escluso che la ricorrente avesse dimostrato un pregiudizio concreto e irreparabile ai sensi dell'art. 119, comma 4, c.p.a.; il valore elevato dell'appalto non integra, di per sé, un danno cautelare. Il TAR ha fissato sollecitamente l'udienza pubblica di merito al 15 dicembre 2026 e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del potere cautelare del giudice amministrativo.

  • art. 119, comma 4, c.p.a.

    casi «estrema gravità ed urgenza»

    Nel rito relativo alle controversie indicate dalla disposizione, l'adozione di misure cautelari richiede la dimostrazione di una situazione di estrema gravità e urgenza; il valore economico dell'appalto, da solo, non dimostra tale presupposto.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Sono stati richiamati dalla ricorrente per chiedere, in caso di stipula del contratto, la dichiarazione di inefficacia e il subentro; tali domande non sono state decise nell'ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • Il sindacato cautelare sulle valutazioni tecniche della commissione giudicatrice è ammesso quando emergano ictu oculi irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti, tali da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'operato della stazione appaltante; la mera complessità tecnica delle censure impedisce, di regola, una favorevole delibazione sommaria senza adeguati elementi dimostrativi.
  • La valutazione delle offerte tecniche nelle procedure di gara ha carattere globale e sintetico e non può essere sostituita, in sede cautelare, da una valutazione atomistica delle singole componenti o dal solo confronto quantitativo delle soluzioni tecniche proposte.
  • Ai fini della tutela cautelare nelle controversie soggette all'art. 119, comma 4, c.p.a., il concorrente deve allegare e dimostrare un pregiudizio concreto e irreparabile; il solo valore economico, anche molto elevato, dell'appalto non integra di per sé il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potere

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