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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19850/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 16/10/2025 (non luogo a provvedere sull'opposizione) e del 27/10/2025 (richiesta di chiarimenti circa necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esposizione dell'anfora), chiedendone l'annullamento. Con il ricorso in sede esecutiva il Ministero chiedeva di accertare l'inesistenza del vincolo di sequestro sull'"anfora attica" e di ottenere la caducazione del ripristino del sequestro eseguito dal Pubblico Ministero. I motivi di impugnazione prospettati erano, in sintesi: (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 676, 667, 666, 665 cod. proc. pen. per avere il GIP omesso di decidere correttamente sull'opposizione e non avere annullato il ripristino del sequestro operato dal PM; (ii) vizio di motivazione, poiché il provvedimento del 16/10/2025 dava per già deciso quanto invece non era stato deciso e il provvedimento del 27/10/2025 non affrontava le questioni sostanziali poste dal Ministero (in particolare la legittimità del ripristino del sequestro e l'effetto sulla disponibilità amministrativa del bene).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza del Tribunale di Roma (20/11/2025, divenuta irrevocabile il 20/12/2025) che ha accertato la proprietà privata dell'anfora in capo a Ligabue; successivamente il giudice dell'esecuzione ha disposto il dissequestro e la restituzione dell'anfora (provv. 05/03/2026). Sulla base di tali sopravvenienze il Ministero ha comunicato la rinuncia al ricorso; la Corte ha ritenuto che, essendo venuta meno ogni utilità pratica all'accoglimento dell'impugnazione, il mezzo sia inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e degli artt. richiamati, e ha altresì precisato che, in caso di inammissibilità per sopraggiunta carenza di interesse, non si procede a pronunce accessorie di condanna alle spese o a sanzioni pecuniarie.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. d) e lett. a)

    La rinuncia all'impugnazione e la sopravvenuta mancanza di interesse rendono il ricorso inammissibile; se l'interesse viene meno dopo la proposizione del ricorso non si procede a condanne per spese o sanzioni.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla necessità di attualità dell'interesse all'impugnazione e alla disciplina generale del processo; la sopravvenuta perdita di interesse comporta inammissibilità.

  • artt. 665, 666, 667, 676 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in ordine alla procedura di opposizione e alle competenze del GIP e del giudice dell'esecuzione; il Ministero sosteneva che il GIP avesse violato tali norme omettendo di pronunciarsi correttamente sull'opposizione e non acquisendo gli effetti richiesti.

  • art. 712 cod. pen.

    Riferita alla vicenda penale originaria (menzionata nell'istruttoria): il procedimento penale aveva avuto una fase con archiviazione per assenza di giurisdizione; tale fatto è parte del quadro fattuale che ha originato la controversia sul sequestro.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011; Sez. U., n. 20 del 09/10/1996; Sez. U., n. 7 del 25/06/1997; Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025

    La nozione di interesse ad impugnare è utilitaristica (finalità negativa e positiva); inoltre la linea interpretativa consolidata esclude la condanna alle spese o sanzioni quando l'inammissibilità deriva da sopravvenuta perdita di interesse.

Massime di principio

  • Se, dopo l'impugnazione, sopravviene una decisione definitiva (ad es. del giudice civile) che accerta la proprietà del bene in capo alla controparte, l'interesse dell'Amministrazione a proseguire l'impugnazione relativa al vincolo cautelare può venire meno e rendere il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
  • La comunicazione di rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente comporta, salvo casi particolari, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; in tali ipotesi non si adottano provvedimenti accollativi come condanne per spese o sanzioni pecuniarie se l'inammissibilità deriva da sopravvenuta perdita di interesse.
  • Quando la controversia ha per oggetto profili proprietari o di disponibilità del bene sottoposto a sequestro, la sede appropriata per dedurre questioni di proprietà è generalmente il giudice civile; le ragioni patrimoniali possono rendere inopportuno il ripristino del sequestro da parte dell'Autorità penale se la competenza è stata rimessa al civile.
  • Il giudice dell'esecuzione può disporre il dissequestro e la restituzione quando venga accertata, con decisione definitiva, la titolarità del bene in capo al privato e venga meno l'interesse pubblico alla misura cautelare.
  • Nei casi di contrasto tra atti del Pubblico Ministero (es. ripristino del sequestro) e pronunce giudiziali successive, la sopravvenienza di una sentenza civile definitiva che risolve la questione di proprietà prevale e determina la cessazione dell'utilità dell'impugnazione penale dell'Amministrazione.
  • Per evitare la perdita di tutela, la parte interessata a preservare la disponibilità di un bene dovrebbe tempestivamente instaurare il giudizio civile quando la questione attiene a diritti di proprietà o rapporti patrimoniali.

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