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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15453/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società datrice di lavoro ha impugnato la sentenza d’appello che, riformando il primo grado, aveva accolto la domanda dell’INPS e respinto l’opposizione alla pretesa contributiva fondata sull’inapplicabilità del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. La controversia nasce dal fatto che, per una lavoratrice con anzianità contributiva anteriore al 1 gennaio 1996, la società sosteneva che il regime contributivo fosse stato validamente opzionato e che tale opzione risultasse comunque comunicata all’INPS tramite i flussi Uniemens e altri elementi conoscitivi; l’INPS, invece, contestava che vi fosse una valida manifestazione di volontà della lavoratrice, ritenendo dunque dovuta la contribuzione senza massimale. Con dieci motivi la ricorrente ha dedotto: (1) inammissibilità dell’appello per difetto dei requisiti di specificità ex art. 434 c.p.c.; (2) nullità della sentenza d’appello per asserito contrasto tra motivazione e decisione; (3) violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 l. n. 689/1981; (4, 6, 7 e 9) errata interpretazione della disciplina dell’opzione contributiva e del suo destinatario, sostenendo che bastasse la comunicazione datoriale UniEmens o comunque la conoscenza dell’INPS; (5) omesso esame dell’estratto conto previdenziale; (8) omesso esame della comunicazione inviata dalla lavoratrice all’INPS; (10) omessa motivazione sul rigetto della prova testimoniale richiesta per dimostrare l’invio della raccomandata e l’esercizio dell’opzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull’inammissibilità dell’appello, osservando che l’atto di gravame dell’INPS conteneva censure specifiche e idonee a investire la decisione di primo grado. Ha escluso la dedotta nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo, chiarendo che la Corte d’appello non aveva affermato una regola incompatibile con la motivazione, ma aveva semplicemente negato che nel caso concreto fosse stata esercitata la necessaria opzione. Ha dichiarato inammissibile il motivo fondato sulla l. n. 689/1981 perché inconferente rispetto alla materia previdenziale. Ha poi richiamato il principio, già affermato in precedenti recenti, secondo cui l’opzione per il sistema contributivo ex art. 1, comma 23, l. n. 335/1995 è un negozio unilaterale recettizio, da manifestarsi per iscritto dal lavoratore e da indirizzarsi all’ente previdenziale; la comunicazione mensile UniEmens del datore di lavoro non può surrogare tale manifestazione di volontà. Alla luce di questo principio, sono stati respinti i motivi che presupponevano la sufficienza della comunicazione datoriale, della conoscenza aliunde dell’INPS o di una ratifica successiva. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sull’estratto contributivo perché non idoneamente sviluppato. Infine, il motivo sulla prova testimoniale è stato ritenuto infondato, poiché la circostanza dell’invio di una raccomandata contenente l’opzione non era provata documentalmente e non poteva essere dimostrata con testimoni. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    Per l’ammissibilità dell’appello è necessario che il gravame contenga censure specifiche e articolate contro la sentenza di primo grado; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto sussistente.

  • art. 156 c.p.c.

    Non vi è nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e decisione quando la motivazione esclude semplicemente un presupposto fattuale invocato dalla parte.

  • art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 689

    La disciplina sul principio di legalità delle sanzioni amministrative è stata ritenuta inconferente rispetto alla controversia previdenziale.

  • art. 1, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335

    L’opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo è un diritto potestativo del lavoratore e deve essere esercitata con manifestazione di volontà scritta indirizzata all’ente previdenziale.

  • art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335

    Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva o a coloro che abbiano validamente esercitato l’opzione per il sistema contributivo.

  • art. 2, d.l. 30 dicembre 2001, n. 355

    Richiamato quale norma collegata alla disciplina del massimale e dell’opzione contributiva.

  • art. 2115 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la rilevanza del ruolo datoriale nel versamento della contribuzione, ma la censura è stata disattesa.

  • art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della validità dell’opzione contributiva.

  • circolare INPS n. 177 del 7 settembre 1996

    Invocata dalla ricorrente a sostegno dell’idoneità dei flussi contributivi, ma non considerata sufficiente a sostituire la dichiarazione del lavoratore.

  • artt. 1327, 1334, 1335, 1357 e 1352 c.c.

    Invocati per sostenere la rilevanza della conoscenza e delle modalità di formazione della volontà, ma non idonei a superare l’esigenza della dichiarazione scritta del lavoratore all’ente previdenziale.

  • artt. 1375 e 1175 c.c.

    Richiamati per affermare che l’ente avrebbe dovuto considerare la conoscenza dell’opzione, ma la Corte ha ritenuto decisiva la mancanza di una valida manifestazione di volontà del lavoratore.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, senza incidenza sulla soluzione della questione principale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti dedotti; le doglianze sono state giudicate in parte inammissibili e in parte infondate.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova, ma le censure sono state respinte perché mancava la prova della valida opzione.

  • art. 1399 c.c.

    Invocato in relazione a un’eventuale ratifica o sanatoria della comunicazione, ma la Corte ha escluso che le comunicazioni datorie potessero valere come ratifica dell’opzione del lavoratore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento è stato definito in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta, ha condannato la parte ricorrente per lite temeraria al pagamento di somme sia in favore della controparte sia in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • L’opzione del lavoratore per la liquidazione della pensione interamente secondo il sistema contributivo ex art. 1, comma 23, l. n. 335/1995 ha natura di negozio unilaterale recettizio e richiede una manifestazione di volontà scritta indirizzata all’ente previdenziale.
  • La comunicazione mensile dei dati retributivi e contributivi tramite flusso UniEmens da parte del datore di lavoro non può sostituire la dichiarazione di opzione del lavoratore, né vale di per sé come esercizio del diritto potestativo.
  • L’applicazione del massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, l. n. 335/1995 presuppone che l’opzione per il sistema contributivo sia stata validamente esercitata; in mancanza, il massimale non opera per il lavoratore con anzianità anteriore al 1 gennaio 1996.
  • In sede di legittimità, la denuncia di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo non è fondata se la motivazione, letta nel suo complesso, è coerente con la decisione adottata.
  • La prova dell’invio di una raccomandata contenente una specifica dichiarazione negoziale non può essere supplita da prova testimoniale quando il fatto decisivo consiste nell’esistenza del documento o della dichiarazione stessa non dimostrata documentalmente.
  • Le censure che richiamano norme inconferenti rispetto alla materia decisa sono inammissibili e non possono essere utilizzate per spostare il thema decidendum su un diverso regime giuridico.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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