Cassazione Penale, Sentenza n. 39825/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/02/2022 con cui il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. Il ricorrente denunciava errata applicazione della legge penale (artt. 47 e 47-ter Ord. pen., art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'idoneità dell'affidamento in prova a contribuire alla rieducazione e a prevenire la recidiva. Ha richiamato giurisprudenza su cause di ostatività, oneri probatori circa l'impossibilità o inesigibilità della collaborazione e sulle verifiche dei collegamenti attuali con gruppi criminali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che la detenzione domiciliare è inammissibile perché il ricorrente sta espianando pena per estorsione aggravata, reato ricompreso tra quelli ostativi dell'art. 4-bis, e ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione negativa sull'affidamento in prova. Il Tribunale aveva considerato la gravità e la recente commissione dei reati, i precedenti e le informazioni di polizia (nota della Questura di Latina) e il principio di gradualità/progressione del trattamento rieducativo; sebbene la condotta carceraria fosse corretta, tali elementi rendevano l'affidamento in prova non idoneo a garantire la prevenzione del pericolo di recidiva. La Corte ha ritenuto le censure generiche o infondate e non ammissibili a rinnovato apprezzamento di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
la seconda parte esclude l'applicabilità, "ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis", della detenzione domiciliare "per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni [...]"
L'art. 47-ter impedisce la concessione della detenzione domiciliare quando l'espiazione riguarda reati indicati dall'art. 4-bis; la Corte conferma che tale esclusione opera indipendentemente dall'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Elenca reati ostativi alla concessione di determinate misure alternative; la Corte ha ritenuto che l'estorsione aggravata rientri in dette fattispecie e costituisca ostatività per la detenzione domiciliare.
Disciplina le misure alternative in generale; la Corte ricorda il rinvio a art. 4-bis per le limitazioni e valorizza il principio di gradualità nel trattamento rieducativo come criterio di valutazione per benefici più ampi.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza ma senza che emergessero profili decisivi nella motivazione della Corte; non ha modificato l'esito del giudizio di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto le doglianze formulate ai sensi di tale articolo generiche, infondate o configuranti un rinnovato apprezzamento di merito non consentito in questa sede.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte al ricorrente.
Massime di principio
- Se la pena da espiare riguarda reati ricompresi nell'art. 4-bis Ord. pen. (es. estorsione aggravata), la detenzione domiciliare ex art. 47-ter è generalmente inammissibile, anche in assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
- L'affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione prognostica positiva circa la rieducazione e la prevenzione della recidiva: gravità del reato, recente commissione, precedenti e informazioni di polizia possono prevalere anche se la condotta carceraria è corretta.
- Il principio di gradualità/progressione del trattamento impone che benefici penitenziari più ampi siano normalmente concessi in fasi successive (es. permessi premio) e non automaticamente in presenza di elementi favorevoli isolati.
- Chi invoca eccezioni all'ostatività (es. impossibilità o inesigibilità della collaborazione) ha l'onere di allegare e dimostrare fatti concreti; deduzioni generiche o riferimenti astratti alla giurisprudenza non sono sufficienti.
- In sede di Cassazione non è consentito un rinnovato giudizio di merito: le censure devono evidenziare vizi giuridici o motivazionali specifici e rilevanti, non mere divergenze di apprezzamento prognostico.
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