Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39825/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/02/2022 con cui il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. Il ricorrente denunciava errata applicazione della legge penale (artt. 47 e 47-ter Ord. pen., art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'idoneità dell'affidamento in prova a contribuire alla rieducazione e a prevenire la recidiva. Ha richiamato giurisprudenza su cause di ostatività, oneri probatori circa l'impossibilità o inesigibilità della collaborazione e sulle verifiche dei collegamenti attuali con gruppi criminali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che la detenzione domiciliare è inammissibile perché il ricorrente sta espianando pena per estorsione aggravata, reato ricompreso tra quelli ostativi dell'art. 4-bis, e ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione negativa sull'affidamento in prova. Il Tribunale aveva considerato la gravità e la recente commissione dei reati, i precedenti e le informazioni di polizia (nota della Questura di Latina) e il principio di gradualità/progressione del trattamento rieducativo; sebbene la condotta carceraria fosse corretta, tali elementi rendevano l'affidamento in prova non idoneo a garantire la prevenzione del pericolo di recidiva. La Corte ha ritenuto le censure generiche o infondate e non ammissibili a rinnovato apprezzamento di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47-ter Ord. pen.

    la seconda parte esclude l'applicabilità, "ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis", della detenzione domiciliare "per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni [...]"

    L'art. 47-ter impedisce la concessione della detenzione domiciliare quando l'espiazione riguarda reati indicati dall'art. 4-bis; la Corte conferma che tale esclusione opera indipendentemente dall'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    Elenca reati ostativi alla concessione di determinate misure alternative; la Corte ha ritenuto che l'estorsione aggravata rientri in dette fattispecie e costituisca ostatività per la detenzione domiciliare.

  • art. 47 Ord. pen.

    Disciplina le misure alternative in generale; la Corte ricorda il rinvio a art. 4-bis per le limitazioni e valorizza il principio di gradualità nel trattamento rieducativo come criterio di valutazione per benefici più ampi.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza ma senza che emergessero profili decisivi nella motivazione della Corte; non ha modificato l'esito del giudizio di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto le doglianze formulate ai sensi di tale articolo generiche, infondate o configuranti un rinnovato apprezzamento di merito non consentito in questa sede.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte al ricorrente.

Massime di principio

  • Se la pena da espiare riguarda reati ricompresi nell'art. 4-bis Ord. pen. (es. estorsione aggravata), la detenzione domiciliare ex art. 47-ter è generalmente inammissibile, anche in assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
  • L'affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione prognostica positiva circa la rieducazione e la prevenzione della recidiva: gravità del reato, recente commissione, precedenti e informazioni di polizia possono prevalere anche se la condotta carceraria è corretta.
  • Il principio di gradualità/progressione del trattamento impone che benefici penitenziari più ampi siano normalmente concessi in fasi successive (es. permessi premio) e non automaticamente in presenza di elementi favorevoli isolati.
  • Chi invoca eccezioni all'ostatività (es. impossibilità o inesigibilità della collaborazione) ha l'onere di allegare e dimostrare fatti concreti; deduzioni generiche o riferimenti astratti alla giurisprudenza non sono sufficienti.
  • In sede di Cassazione non è consentito un rinnovato giudizio di merito: le censure devono evidenziare vizi giuridici o motivazionali specifici e rilevanti, non mere divergenze di apprezzamento prognostico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.