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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26164/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato previsto dall'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità). Lamentava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che, ai fini dell'integrazione del delitto, non fosse sufficiente la mera circostanza di pregresse dichiarazioni mendaci sulle proprie generalità senza che fosse accertato quali, tra le diverse generalità fornite, fossero effettivamente mendaci. In pratica, contestava che non fosse stato dimostrato quale identità fosse falsa e che la sola incongruenza tra più dichiarazioni non potesse reggere la condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto correttamente applicata la norma di cui all'art. 495 c.p.: la condotta è integrata anche quando il soggetto fornisce molteplici dichiarazioni discordanti sulle proprie generalità, ancorché non sia possibile stabilire con certezza quale tra le generalità sia la vera. La sentenza ricorda l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità che considera sufficiente la pluralità di dichiarazioni tutte diverse per configurare il reato, e osserva che la difesa non ha fornito elementi che rendessero plausibile che le dichiarazioni rese al momento dell'arresto fossero effettivamente veritiere. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    La norma punisce la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. La Corte interpreta che il reato si integri anche quando il soggetto fornisce molteplici generalità discordanti nel tempo; la pluralità delle dichiarazioni divergenti è sufficiente a dimostrare la condotta illecita anche se non è possibile accertare quale identità sia la vera.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte per imporre al ricorrente il pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma citata in relazione alla trattazione dei ricorsi e alla possibilità di requisitoria scritta; richiede che la trattazione orale in udienza pubblica sia richiesta da una delle parti per essere celebrata oralmente, motivo per cui è stata depositata una requisitoria scritta del Procuratore generale.

Massime di principio

  • La reiterata fornitura di generalità discordanti a pubblici ufficiali integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione (art. 495 c.p.) anche se non è possibile stabilire quale tra le generalità fornite sia la vera.
  • Non è necessario provare quale delle diverse identità dichiarate sia mendace: la pluralità e l'incoerenza delle dichiarazioni bastano a fondare la responsabilità.
  • L'onere di allegare elementi che rendano plausibile la veridicità delle dichiarazioni contestate grava sulla difesa; l'assenza di tali elementi indebolisce il ricorso.
  • L'orientamento prevalente della Corte di cassazione sostiene questa interpretazione; esistono pronunce minoritarie contrarie, ma non sono persuasive se non supportate da specifiche evidenze.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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