Cassazione Penale, Ordinanza n. 01904/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di patteggiamento, ritenendolo generico e non proposto nei limiti previsti per l'impugnazione della sentenza resa ex art. 444 c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è una pronuncia del GIP emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione a un reato in materia di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, oltre ad altro reato non specificato nel testo. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato esame delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto in forma "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ed è inammissibile perché generico e comunque proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice relativa al reato in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento
invocato dal ricorrente per sostenere il mancato rilievo di cause di proscioglimento
richiamato per la definizione "de plano" del ricorso in cassazione, ritenuto inammissibile
indica i limiti oggettivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, oltre i quali il ricorso è inammissibile
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge; al di fuori di tali ipotesi, il ricorso è inammissibile.
- Il motivo di ricorso che deduca il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve collocarsi nei limiti di ammissibilità dell'impugnazione contro il patteggiamento; se proposto in modo generico o fuori dai casi consentiti, non può essere esaminato nel merito.
- Nel giudizio di legittimità il ricorso generico, specie quando proposto contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. fuori dei casi consentiti, è dichiarato inammissibile senza scrutinio del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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