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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01904/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di patteggiamento, ritenendolo generico e non proposto nei limiti previsti per l'impugnazione della sentenza resa ex art. 444 c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è una pronuncia del GIP emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione a un reato in materia di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, oltre ad altro reato non specificato nel testo. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato esame delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto in forma "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ed è inammissibile perché generico e comunque proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge; al di fuori di tali ipotesi, il ricorso è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso che deduca il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve collocarsi nei limiti di ammissibilità dell'impugnazione contro il patteggiamento; se proposto in modo generico o fuori dai casi consentiti, non può essere esaminato nel merito.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorso generico, specie quando proposto contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. fuori dei casi consentiti, è dichiarato inammissibile senza scrutinio del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

Testo integrale

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