Cassazione Civile, Ordinanza n. 19497/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite riguarda la debenza di contributi previdenziali alla Gestione separata per gli anni 2008, 2009 e 2010 da parte di un architetto. Il Tribunale aveva dichiarato insussistente l’obbligo contributivo per intervenuta prescrizione; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo per il 2008 e 2009 non applicabili i D.P.C.M. di differimento dei termini di versamento e, per il 2010, negando prova della valida notifica dell’atto interruttivo datato 22.6.2011. L’INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2935 c.c. e 437 c.p.c., in relazione alla disciplina istitutiva della Gestione separata e alle norme fiscali/regolamentari sui termini di versamento, sostenendo che i differimenti al 6 luglio 2009 e al 6 luglio 2010 dovessero incidere sul dies a quo della prescrizione per le annualità 2008 e 2009. La Corte rileva inoltre che il capo relativo al 2010 non è stato impugnato. La decisione affronta anche il tema delle sanzioni civili per omessa iscrizione, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta nel 2024.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’INPS nei limiti delle annualità 2008 e 2009, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. La Suprema Corte afferma che la prescrizione dei contributi della Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, sicché i D.P.C.M. di differimento dei termini rilevano anche per il calcolo del dies a quo; pertanto le richieste di pagamento del 27 giugno 2014 e del 3 luglio 2015 risultano, in relazione a tali annualità, anteriori al compimento del quinquennio. Quanto al 2010, il relativo capo non essendo stato impugnato resta fermo. Il giudice del rinvio dovrà inoltre riesaminare il rapporto tenendo conto dell’illegittimità costituzionale della disciplina sulle sanzioni civili per omessa iscrizione, nei limiti indicati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi previdenziali ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento, comprensiva dell’eventuale differimento.
Norma richiamata nel motivo di ricorso; la Corte ne valuta la deduzione insieme alla disciplina sostanziale della prescrizione e dei termini di versamento.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Disciplina istitutiva della Gestione separata, rilevante per individuare l’obbligo contributivo e la relativa prescrizione quinquennale.
Norma richiamata in relazione ai termini e alle modalità di versamento dei contributi.
art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
Norma richiamata in relazione alla disciplina dei termini di versamento e ai relativi differimenti.
D.P.C.M. 4 giugno 2009
Riconosciuto come atto regolamentare idoneo a differire al 6 luglio 2009 il termine di pagamento dei contributi per l’annualità 2008.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Riconosciuto come atto regolamentare idoneo a differire al 6 luglio 2010 il termine di pagamento dei contributi per l’annualità 2009.
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha inciso sulla disciplina delle sanzioni civili per omessa iscrizione degli ingegneri e architetti in determinate condizioni.
Norma di conversione del d.l. n. 98/2011, richiamata nel passaggio sulla disciplina delle sanzioni e sulla pronuncia della Corte costituzionale.
art. 21 L. 3 gennaio 1981, n. 6
Richiamato per la posizione degli ingegneri e architetti iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria e per l’assetto rilevante ai fini dell’esonero sanzionatorio.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali, il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo, e quindi anche un differimento normativo del termine incide sulla decorrenza della prescrizione.
- I D.P.C.M. che differiscono i termini di versamento dei contributi, quando adottati con funzione attuativa o integrativa della legge, hanno natura regolamentare e rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva.
- Il differimento del termine di pagamento opera in favore dell’intera categoria di contribuenti individuata oggettivamente dalla disciplina di settore, non solo dei soggetti che, in concreto, siano poi assoggettati a quello specifico regime fiscale.
- Se il capo di sentenza relativo a una determinata annualità non è impugnato, esso resta fermo e non può essere riesaminato nel giudizio di legittimità.
- Quando la contestazione investe radicalmente l’an debeatur del rapporto contributivo, il giudice del rinvio deve riesaminare anche le conseguenze sanzionatorie strettamente consequenziali, tenendo conto di eventuali sopravvenienze costituzionali rilevanti.
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