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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51056/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che, nel riesame di un provvedimento del G.I.P. che aveva disposto gli arresti domiciliari, aveva annullato l'ordinanza rispetto a un capo (riqualificato in base all'art.318 c.p.), sostituendo gli arresti domiciliari con il divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale per 6 mesi presso agenzie per il disbrigo pratiche automobilistiche. Per altri capi (corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio in concorso con altri, falsi in atto pubblico, accessi abusivi a sistemi informatici) l'ordinanza era stata confermata. Gli elementi indiziari derivavano da intercettazioni telefoniche e ambientali e da videoriprese che documentavano un presunto sistema corruttivo. Il difensore ha dedotto errata qualificazione della condotta di Abitabile, sostenendo che ella si limitò a consegnare denaro in qualità di collaboratrice/dipendente senza partecipare al patto corruttivo e che la sua condotta rientrerebbe al più nel favoreggiamento o in una connivenza non punibile, richiamando precedenti di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Il Collegio ha ritenuto pacifico che il reato di corruzione si realizza con l'accettazione della promessa o con la dazione/ricezione dell'utilità e che il terzo che partecipa alla fase di dazione/ricezione con piena consapevolezza della finalità corruttiva integra il concorso di persone nel reato. La Corte ha distinto i precedenti citati dalla difesa richiamando decisioni (Foglia, Cirillo) che riconoscono la configurabilità del concorso per chi materialmente dà l'utilità consapevole dello scopo corruttivo. Perciò è stata esclusa la conversione della fattispecie nel più lieve reato di favoreggiamento o nella semplice connivenza non punibile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 318 cod. pen.

    Utilizzata in sede di riesame per la riqualificazione di un capo di imputazione; la Corte conferma che reati di corruzione possono essere ricondotti a tale fattispecie quando emergono gli elementi tipici relativi all'utilità e alla funzione pubblica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Sez. U. n. 15208 del 25/02/2010 (Mills)

    Giurisprudenza richiamata sul punto che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione/ricezione dell'utilità.

  • Sez. 6, n. 46404 del 29/10/2019 (Genco) e Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 (Bolla)

    Precedenti citati dalla difesa che limitano il concorso del terzo quando la sua condotta si risolve nella mera esecuzione della prestazione offerta (es. rapporto di subordinazione che comporta esecuzione tecnica), ma ritenuti non applicabili al caso in cui il terzo dia materialmente l'utilità con piena consapevolezza dello scopo corruttivo.

  • Sez. 6, n. 29673 del 31/05/2022 (Foglia) e Sez. 6, n. 28988 del 31/05/2022 (Cirillo)

    Giurisprudenza che conferma la possibilità di configurare il concorso nel reato di corruzione per il terzo che provvede alla dazione dell'utilità per conto del corruttore, qualora agisca con piena consapevolezza delle finalità corruttive.

Massime di principio

  • La mera esecuzione materiale di una prestazione per conto di un corruttore non esclude automaticamente la responsabilità: se il terzo è consapevole dello scopo corruttivo della dazione, può concorrere nel reato di corruzione.
  • Per distinguere concorso di persone da favoreggiamento o semplice connivenza occorre valutare la consapevolezza e la partecipazione alla fase della dazione/ricezione: assenza di consapevolezza può orientare verso il favoreggiamento, presenza di consapevolezza verso la partecipazione al reato.
  • Le intercettazioni e le videoriprese che documentano consegne di denaro e contesti corruttivi costituiscono elementi probatori rilevanti per affermare la consapevolezza e il concorso del terzo.
  • I precedenti giurisprudenziali devono essere attentamente valutati e distinti: non tutti i casi di intervento di terzi sono omogenei; la fattispecie concreta determina l'inquadramento giuridico.
  • In sede di impugnazione la Corte di legittimità controlla sia la corretta qualificazione giuridica della condotta sia la coerenza delle argomentazioni del giudice a supporto della qualificazione; motivazioni insufficienti possono essere censurate ma non lo sono se il quadro probatorio dimostra la consapevolezza corruttiva.
  • Dal punto di vista processuale, il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto valutare realisticamente la fondatezza dei motivi prima di proporre impugnazioni.

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