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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17778/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la condanna inflitta dal Tribunale di Termini Imerese per il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo) con tre censure principali: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio (art. 192 c.p.p. e art. 530 c.p.p.), sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa non fossero sufficientemente corroborate dagli accertamenti tecnici (ARPA e PG) e dalle testimonianze, e che non fosse provata la responsabilità soggettiva di Tumminello Giovanni; 2) estinzione del reato per prescrizione perché il Tribunale avrebbe fatto riferimento a una data finale diversa (1/02/2021) rispetto a quella indicata nel decreto di citazione a giudizio (27/02/2017), mentre la qualificazione del reato come permanente era stata contestata in forma "chiusa"; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.) nonostante l'assenza di precedenti e il comportamento collaborativo dei ricorrenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso assorbito in relazione al secondo motivo, che è stato accolto. In particolare: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura chiedeva una riconsiderazione del merito e delle valutazioni di credibilità delle prove documentali e testimoniali, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo il travisamento della prova in senso stretto; il secondo motivo è fondato: il reato permanente era stato contestato in forma "chiusa" fino al 27/02/2017 e il Pubblico Ministero non ha apportato contestazione suppletiva ex art. 516 c.p.p., pertanto il dies a quo per il calcolo della prescrizione è la data indicata nel decreto di citazione a giudizio e il termine massimo di prescrizione (5 anni) è decorso il 27/02/2022, anteriore alla sentenza di primo grado (18/03/2022); conseguentemente la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione e la revoca delle statuizioni civili adottate in primo grado. Il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 659 c.p.

    Norma che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; la Corte ricorda che per la configurabilità della contravvenzione non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità della condotta a recare disturbo a un numero indeterminato di soggetti.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nella censura relativa al travisamento probatorio; la Corte chiarisce i limiti della valutazione di legittimità in tema di motivazione e prova.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla richiesta di annullamento per vizio di motivazione; la Corte non ha però accolto la censura per essere essa una rinnovata valutazione del merito.

  • art. 157 c.p.

    Men- zionato tra le norme contestate dai ricorrenti (probabilmente in relazione alla disciplina delle circostanze); non è stata centrale nella decisione, che si è pronunciata prevalentemente sul tema della prescrizione e sui limiti del sindacato in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle attenuanti generiche; i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento delle attenuanti, censura poi assorbita dalla decisione che ha accolto il motivo prescrizionale.

  • art. 133 c.p.

    Norma sul riconoscimento e concreto apprezzamento delle circostanze; richiamata dai ricorrenti in merito alla domanda di attenuanti generiche.

  • art. 516 c.p.p.

    Norma che disciplina la contestazione suppletiva del fatto da parte del Pubblico Ministero; centrale nella decisione: la Corte applica il principio secondo cui, se il reato permanente è stato contestato in forma "chiusa" con indicazione della data finale, il giudice non può tener conto di un protrarsi della condotta non contestato ex art. 516 c.p.p.

  • art. 578 c.p.p.

    Norma che disciplina la non impugnabilità delle statuizioni civili quando la Corte di appello modifica la sentenza penale; la Corte ha ritenuto, in linea con la giurisprudenza di legittimità recente, che se la prescrizione era intervenuta prima della sentenza di primo grado le statuizioni civili devono essere revocate.

  • Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994 (Polizzi)

    Principio di diritto richiamato: quando il capo di imputazione per reato permanente indica la data finale della consumazione, il giudice può considerare eventuali protrazioni solo se oggetto di contestazione suppletiva del P.M.; principio decisivo per il caso in esame.

  • Sez. U, sentenza n. 39614 del 28/04/2022 (Di Paola c/ Fava)

    Giurisprudenza di legittimità recente richiamata in tema di effetti della sopravvenuta estinzione del reato sulle statuizioni civili: se la causa estintiva era anteriore alla condanna di primo grado e non rilevata, le statuizioni civili devono essere revocate.

Massime di principio

  • Per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) non è necessario dimostrare che più persone abbiano effettivamente subito il disturbo: è sufficiente che la condotta sia idonea a recare disturbo a un numero indeterminato di soggetti (anche in ambiti ristretti come un condominio).
  • In sede di Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito sulla credibilità delle prove e dei testi salvo che non sussista un vero e proprio travisamento della prova, ossia l'uso di una prova inesistente o l'attribuzione al fatto di un risultato probatorio oggettivamente diverso da quello reale.
  • Per i reati permanenti la determinazione del dies a quo ai fini prescrizionali dipende dalla forma della contestazione: se il capo di imputazione indica esplicitamente la data finale (contestazione "chiusa"), il giudice non può considerare un successivo protrarsi della condotta se il P.M. non ha proceduto alla contestazione suppletiva ex art. 516 c.p.p.; ciò può determinare l'estinzione del reato per prescrizione anche se la condotta è proseguita oltre la data indicata.
  • Se la Corte di legittimità accerta che la causa estintiva del reato (es. prescrizione) si era già verificata prima della sentenza di primo grado, le statuizioni civili adottate in quella sentenza devono essere revocate.
  • Nel valutare contestazioni relative ad accertamenti tecnici (es. misure fonometriche), il giudice può fondare la decisione anche su elementi non tecnici (dichiarazioni della persona offesa, certificati medici, dichiarazioni di vicini e interventi di PG), purché la motivazione indichi chiaramente il nesso e la coerenza degli elementi presi in considerazione.
  • La difesa che intenda contestare la durata di un reato permanente deve prestare attenzione alla formulazione del capo di imputazione: ottenere che la data finale sia lasciata aperta consente al giudice di tener conto del protrarsi della condotta fino al giorno del giudizio, mentre una contestazione "chiusa" espone al rischio di prescrizione se non integrata dal P.M.

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