Cassazione Penale, Ordinanza n. 08448/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 1 e aveva rideterminato la pena per il residuo furto in abitazione aggravato in concorso contestato al capo 3. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge processuale in relazione alla dichiarazione di assenza ex art. 420-bis c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse ignorato il verbale di vane ricerche, le dichiarazioni del difensore circa l'interruzione dei contatti con l'assistito e la mancata effettiva conoscenza del nuovo giudizio di appello, nonostante la notifica del decreto di citazione al difensore e la revoca della dichiarazione di irreperibilità. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione: da un lato lamentando la mancata, o comunque apparente, motivazione sulla richiesta di derubricazione del fatto in ricettazione ex art. 648 c.p.; dall'altro la mancata adeguata risposta sulla richiesta di attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.; infine ha censurato come contraddittoria la determinazione della pena base, ritenendo incompatibile il richiamo alla professionalità dell'azione con il riconoscimento del contributo di minima importanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte di appello aveva revocato la dichiarazione di irreperibilità perché l'imputato risultava elettivamente domiciliato presso il difensore e aveva correttamente disposto la notifica del decreto di citazione al domiciliatario. Ha ritenuto il secondo motivo non deducibile in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo delle censure già esaminate e disattese in appello: la responsabilità per il concorso nel furto era stata confermata sulla base della chiamata di correo riscontrata da elementi esterni; l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità era stata esclusa per il valore dei beni sottratti e per i danni causati dalla forzatura delle porte; la valutazione della pena non era contraddittoria, poiché la minima importanza della partecipazione, riconosciuta in primo grado, non escludeva la globale valutazione della professionalità della condotta criminosa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
disciplinante la dichiarazione di assenza dell'imputato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittima la revoca della irreperibilità e la notifica al difensore domiciliatario
invocato dalla difesa per chiedere la derubricazione in ricettazione, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile perché già disattesa in appello
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, esclusa per il valore dei beni sottratti e per i danni arrecati
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dei motivi
capo d'imputazione dichiarato estinto per prescrizione in appello
artt. 110, 624-bis e 625, n. 2, c.p.
residuo reato per cui la Corte di appello ha rideterminato la pena; la sentenza non entra nel merito della qualificazione ma conferma la decisione sul punto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che deduce violazione di legge processuale sulla dichiarazione di assenza quando dagli atti risulta che il giudice di merito ha revocato l'irreperibilità e ha disposto la notifica al difensore domiciliatario secondo un percorso coerente con gli atti processuali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in tale caso i motivi sono non specifici e soltanto apparenti.
- La richiesta di derubricazione del fatto e quella di riconoscimento di attenuanti di natura valutativa non possono essere utilmente riproposte in cassazione se la sentenza di merito le ha già disattese con motivazione non manifestamente illogica e supportata da elementi di fatto concreti.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa quando il valore dei beni sottratti e le ulteriori conseguenze dannose della condotta non consentono di ravvisare una lesione economicamente lieve.
- La valutazione della pena non è contraddittoria se la considerazione della professionalità della condotta criminosa e quella del contributo di minima importanza si riferiscono a piani diversi della complessiva valutazione del fatto e del concorso criminoso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella proposizione dei motivi.
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