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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5310/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inesistenza di gravi indizi a carico di D'Andria, essenzialmente fondato sulla genericita e sull'equivocita delle intercettazioni e sulla mancata considerazione di elementi favorevoli prodotti dalla difesa; 2) contestazione della sussistenza e attualita delle esigenze cautelari, deducendo l'assenza del pericolo di reiterazione e di fuga alla luce dei modesti precedenti e dell'assenza di pendenze attuali nonche del fatto che le condotte risalgono a oltre un anno prima; 3) censura dell'esclusione degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, per la presunta mancata motivazione circa l'inidoneita della misura domiciliare a contenere i rischi cautelari. I motivi invocano violazioni degli artt. 416, 452-quaterdecies, 452-nonies c.p. e varie norme di procedura (art. 273, 274, 275, 275-bis, 606 c.p.p.), oltre a dedurre mancanza, contraddittorieta e illogicita della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi meramente reiterativi e generici, volti a sollecitare una rivalutazione in sede di merito delle risultanze probatorie (intercettazioni e accertamenti di polizia giudiziaria) che il Tribunale del riesame aveva invece valutato con motivazione congrua. La Corte ha confermato che, ai fini della custodia cautelare, le intercettazioni inserite in un compendio probatorio ampio possono costituire gravi indizi e che l'interpretazione del contenuto delle conversazioni costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito. Ha altresi ritenuto legittima la conclusione sul pericolo di reiterazione, avvalorata dalla qualita organizzativa e professionale delle condotte, dai precedenti dell'imputato e dalla persistenza di rapporti commerciali recenti, nonche l'esclusione degli arresti domiciliari anche con strumenti elettronici, posto che questi non garantirebbero il rispetto di tutte le prescrizioni idonee a impedire la commissione di nuovi delitti. Il ricorrente e stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione per delinquere come reato contestato; la Corte ha ritenuto che gli elementi di indagine, comprese intercettazioni e sequestri, delineino gravi indizi di partecipazione associativa.

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Norma relativa a delitti ambientali contestati (traffico illecito di rifiuti); la Corte ha sottolineato la specifica presunzione cautelare applicabile ai reati ambientali e l'adeguatezza della misura cautelare alla luce della gravita e della professionalita delle condotte.

  • art. 452-nonies cod. pen.

    Richiamata tra le fattispecie penalmente rilevanti nell'impianto accusatorio; valutata nel contesto del compendio indiziario complessivo.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sulle materie di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per essere generici, reiterativi e diretti a sindacare valutazioni di merito.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti degli indizi per la misura cautelare; la Corte ha chiarito che il giudizio cautelare richiede gravi indizi ma con standard meno rigoroso rispetto al giudizio di merito.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulla valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione); la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sul pericolo di reiterazione fosse congrua e conforme alla legge, anche alla luce della presunzione relativa per specifici reati.

  • art. 275 c.p.p.

    Disciplina delle misure cautelari personali; la Corte ha richiamato la presunzione speciale circa la sussistenza delle esigenze cautelari per talune ipotesi e l'applicabilita della custodia in carcere quando sussiste il pericolo di reiterazione.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Prevede strumenti elettronici di controllo; la Corte ha osservato che il giudizio del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari comprende implicitamente la valutazione sull'utilizzo di tali strumenti e che il Tribunale ha motivato l'inidoneita del braccialetto a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni.

  • art. 192 comma 2 c.p.p.

    Norma sul criterio probatorio per il giudizio di merito (richieste di precisione e concordanza degli indizi); la Corte ha ricordato che tale criterio non e ammissibile in sede cautelare, che richiede minor rigore probatorio.

  • art. 309 comma 6 c.p.p.

    Richiamata in relazione ai motivi nuovi prodotti dal difensore; la Corte ha rilevato che gli argomenti nuovi erano comunque generici e gia considerati dal Tribunale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita del ricorso; applicata con equitazione per l'importo dovuto alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In sede cautelare il livello probatorio richiesto e inferiore rispetto al giudizio di merito: intercettazioni inserite in un quadro probatorio ampio possono costituire gravi indizi.
  • Le valutazioni interpretative delle conversazioni intercettate sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se non per manifesta illogicita o violazioni di diritto.
  • I ricorsi per cassazione che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove senza indicare vizi di diritto specifici sono spesso dichiarati inammissibili come reiterativi e generici.
  • Per reati ambientali e per associazione per delinquere sussiste una presunzione cautelare rafforzata che rende piu agevole sostenere la sussistenza delle esigenze cautelari salvo prova contraria significativa.
  • L'esclusione degli arresti domiciliari a favore della custodia cautelare puo essere motivata anche quando i dispositivi di controllo elettronico non garantiscano il rispetto di tutte le prescrizioni idonee a prevenire la reiterazione.
  • Per impugnare con efficacia una misura cautelare bisogna prospettare elementi nuovi, concreti e specifici (es. cambiamento di fatto, errori procedurali evidenti, documenti non valutati) e non solo censurare l'interpretazione dei fatti fatta dal giudice.
  • Il rischio di reiterazione puo essere comprovato dalla professionalita e dall'organizzazione dell'attivita illecita, dalla persistenza di rapporti o disponibilita di mezzi e dalla personalita e dai precedenti dell'indagato.
  • Le decisioni di rigetto del riesame devono essere contestate con motivazioni precise che indichino quali argomenti non siano stati adeguatamente considerati e perche cio costituisca violazione di legge o manifesta illogicita.

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