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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40070/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per vari motivi: per Antonio Abbruzzese vizi formali e omessa motivazione della parte relativa alla sua posizione; per Claudio Alushi contestazione della qualificazione con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (metodo mafioso e agevolazione della 'consorteria') e carenze valutative della prova e delle attenuanti; per Adamo Attento censura della mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, difesa della natura 'bonaria' della sua mediazione e contestazione dell'aggravante delle 'più persone riunite'; per Giovanni Drago impugnazione sulla sussistenza del dolo in relazione al reato di usura, contestazione dell'aggravante mafiosa, richiesta di riconoscimento di attenuanti e censura della confisca per equivalente; per Antonio Marotta deduzioni sulla scarsa affidabilità del riconoscimento dibattimentale, sulla qualificazione del fatto (estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e sulla possibile natura tentata del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Claudio Alushi, Adamo Attento e Antonio Marotta, confermando le loro condanne e condannandoli alle spese processuali; ha accolto il ricorso di Antonio Abbruzzese nella sua interezza per omissione della motivazione nella parte relativa alla sua posizione, dichiarando la nullità parziale della sentenza di appello e ordinando il rinvio per un nuovo giudizio di appello sul punto; ha accolto in parte il ricorso di Giovanni Drago soltanto con riguardo alle statuizioni sulla confisca obbligatoria (art. 644, sesto comma), annullando tali statuizioni e disponendo il rinvio per la determinazione della quota di profitto attribuibile al singolo concorrente; per il resto il ricorso di Drago è stato rigettato e la sua responsabilità dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La motivazione è requisito essenziale: l'omessa esposizione delle ragioni che giustificano il dispositivo, quanto alla posizione del singolo imputato, determina nullità della sentenza nella parte motivazionale e impone il rinvio per nuovo giudizio di appello

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di manifestare le ragioni del provvedimento; la sua violazione pregiudica il diritto al contraddittorio e all'impugnazione efficace

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante per metodo mafioso o per agevolazione dell'organizzazione può essere applicata sia ai partecipi sia a esterni la cui condotta sia riconducibile alla finalità di creare assoggettamento; può fondarsi anche su riferimenti impliciti al potere della consorteria e su elementi intercettivi e comportamentali valutati dal giudice di merito

  • art. 644, sesto comma, cod. pen.

    La confisca obbligatoria per i proventi del reato di usura deve essere riferita al profitto effettivamente conseguito dal singolo concorrente; in caso di mancata individuazione, è legittima la ripartizione in parti uguali, pertanto la statuizione sulla confisca va motivata e, se errata, annullata

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La rinnovazione istruttoria in appello è possibile solo se i nuovi o rinnovati mezzi istruttori risultano decisivi o possono eliminare incertezze; il rifiuto può essere implicito se la motivazione complessiva indica l'inidoneità degli incombenti proposti

  • art. 114 e art. 112 cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse se incompatibili con aggravanti come la partecipazione a più concorrenti; l'operatore deve valutare il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti sulla base degli elementi ritenuti decisivi

  • art. 629, 628 cod. pen.

    L'aggravante delle 'più persone riunite' richiede che la presenza contemporanea di più soggetti sia percepita dalla vittima come rafforzamento della intimidazione; la percezione della vittima e la compresenza fisica sono elementi decisivi

  • art. 616 e art. 624 cod. proc. pen.

    Art. 616: condanna alle spese per ricorsi infondati; art. 624: declaratoria di irrevocabilità della affermazione di responsabilità quando il ricorso viene rigettato e la condanna confermata

Massime di principio

  • L'omessa motivazione parziale della sentenza di appello (cioè l'assenza di ogni argomento relativo alla posizione di un imputato nella parte motiva) determina nullità e obbliga il rinvio per un nuovo giudizio di appello: la motivazione è requisito essenziale della sentenza
  • L'aggravante 'mafia' (art. 416-bis.1) può essere accertata anche sulla base di riferimenti impliciti al potere della consorteria e della consapevolezza dell'agente del contesto mafioso; la valutazione è rimessa al giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità
  • La formula della 'doppia conforme' (motivi di appello e sentenza di primo grado collegati per relationem) è ammessa: il giudice d'appello può motivare per relationem se nel complesso risulta adeguatamente esaminato il gravame
  • In tema di confisca per proventi di reato in concorso, la misura deve essere individualizzata: la confisca obbligatoria per usura va riferita al profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente; in caso di mancata determinazione, è necessario il rinvio
  • Il giudizio di legittimità non è luogo per rivalutazioni estese di fatto: censure basate su rivalutazioni probatorie o richieste di rinnovazione istruttoria sono inammissibili se non dimostrano vizi di motivazione logicamente apprezzabili
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello può essere respinta se gli incombenti proposti non appaiono decisivi; il rigetto non richiede sempre una dettagliata motivazione purché la decisione complessiva renda esplicita l'inidoneità degli elementi proposti
  • Per l'applicazione dell'aggravante delle 'più persone riunite' è determinante la percezione della vittima della compresenza intimidatoria: la mera presenza non è sempre sufficiente, ma può valere come rafforzamento se effettivamente avvertita dalla vittima
  • Il riconoscimento dibattimentale può essere ritenuto attendibile anche se assente in fase d'indagine, quando la narrazione complessiva del fatto e altri riscontri rendono credibile la testimonianza; la valutazione resta onere del giudice di merito

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