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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34982/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il proposto ha impugnato il decreto della Corte di appello di Napoli del 10 marzo 2026, che aveva respinto l’appello contro il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17 settembre 2026, applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni e sei mesi. La misura era fondata sulla pericolosità sociale desunta dalla risalente contiguità del proposto al Clan Piccolo-Letizia, attivo a Marcianise, e dalla sua partecipazione a condotte di intermediazione nelle estorsioni attribuite al sodalizio. Con il primo motivo la difesa ha contestato la sussistenza degli elementi per ritenere il proposto affiliato o comunque vicino al clan, denunciando violazione di legge e motivazione carente. Con il secondo ha contestato l’attualità della pericolosità, sostenendo che gli episodi erano risalenti (dal 2007 al 2019) e che l’arresto del 28 marzo 2022 era successivo all’avvio del procedimento di prevenzione; nelle memorie ha richiamato la necessità, affermata dalle Sezioni Unite, di accertare in concreto l’attualità della pericolosità anche per gli indiziati di appartenenza mafiosa. Con il terzo motivo ha censurato come assertiva e non correlata agli atti la determinazione della durata della misura in due anni e sei mesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In via preliminare ha ribadito che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: il vizio motivazionale è deducibile solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente, non per lamentarne la manifesta illogicità. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la decisione impugnata non aveva affermato necessariamente un’affiliazione formale, ma aveva motivato la contiguità al clan sulla base delle dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia, del ruolo affidato al proposto nella gestione delle estorsioni e degli elementi emersi anche in procedimenti penali pendenti; ai fini della prevenzione possono essere valutati elementi provenienti da procedimenti pendenti, se non escludono la responsabilità del proposto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la pericolosità era stata attualizzata mediante una ricostruzione della continuità della condotta dal 2007 al 28 marzo 2022 e del ruolo attivo di intermediazione nelle estorsioni; il provvedimento cautelare del 2022 aveva valore sintomatico marginale, mentre il giudizio poggiava soprattutto sulla complessiva persistenza della contiguità criminale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la durata era stata giustificata con la gravità e la non occasionalità della contiguità, protratta per un significativo arco temporale, e la motivazione non risultava apparente o incomprensibile. La misura di prevenzione è quindi rimasta confermata.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

    Nel procedimento di prevenzione il sindacato di cassazione è limitato alla violazione di legge; la censura sulla motivazione è ammissibile soltanto se questa è inesistente o meramente apparente, non per la sola manifesta illogicità.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 (e oggi dall'art. 10, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011), è ammesso soltanto per violazione di legge.

    La disposizione vigente richiamata dalla Corte mantiene il limite del ricorso per cassazione per violazione di legge nei procedimenti di prevenzione.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata.

    La mancanza di motivazione rilevante come violazione di legge comprende la motivazione solo apparente o tanto incoerente, incompleta o oscura da non consentire di comprendere il percorso decisionale.

  • art. 4, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Questi elementi di giudizio, dunque, corroboravano l’assunto processuale posto a fondamento dell’originario decreto applicativo della misura di prevenzione personale, confermando l’atteggiamento di contiguità criminale di Sorbo al Clan Piccolo-Letizia, rilevante ai sensi dell’art. 4, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011, che si era manifestato lungo un ampio arco temporale.

    La contiguità criminale al sodalizio, valutata insieme agli elementi concreti e alla sua durata, può fondare l’inquadramento nelle categorie soggettive previste dalle lettere a) e b) e il giudizio di pericolosità ai fini della misura.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge; il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o inidonea a rendere comprensibile il percorso seguito dal giudice. Non è sufficiente denunciare una manifesta illogicità della motivazione.
  • Ai fini del giudizio di pericolosità in materia di prevenzione, il giudice può considerare anche elementi emersi da procedimenti penali pendenti, purché si tratti di fatti significativi nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto; non è necessario che ogni elemento sia stato accertato con sentenza definitiva di condanna.
  • La pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e attualizzata, senza farla discendere automaticamente dal solo esito di un procedimento penale. La verifica può fondarsi sulla ricostruzione di una condotta criminale persistente nel tempo e di specifici elementi che attestino la continuità e la natura strutturale del collegamento con il sodalizio.
  • La durata della misura di prevenzione può ritenersi adeguatamente motivata quando il giudice la rapporti alla gravità, alla non occasionalità e alla durata della condotta indicativa della pericolosità, purché il percorso argomentativo sia comprensibile e non meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale
RamiMisure di prevenzione

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