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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28295/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attrice)

La controversia

La società ricorrente aveva introdotto un giudizio chiedendo la condanna del supercondominio al ripristino di due scale mobili di proprietà condominiale e al risarcimento del danno asseritamente derivato dal loro non funzionamento, indicato anche come calo delle vendite. Nel medesimo contesto processuale il supercondominio aveva chiamato in manleva un terzo soggetto. Il Tribunale di Milano, dopo una precedente sospensione già cassata in altro regolamento di competenza, ha nuovamente sospeso il processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., ritenendo pregiudiziale l'esito dell'appello pendente contro la sentenza che aveva deciso la controversia tra il supercondominio e il terzo chiamato in garanzia. La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione e, in subordine, per insussistenza della pregiudizialità tecnico-giuridica; il controricorrente ha sostenuto, in memoria, che la decisione del giudizio pregiudicante fosse ormai passata in giudicato, facendo così venire meno l'interesse alla decisione.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto illegittima la sospensione disposta dal Tribunale perché, una volta intervenuta una decisione nel giudizio pregiudicante non ancora certificata come passata in giudicato, il giudice del processo dipendente può sospendere solo se motivi espressamente sulla non condivisibilità o sulla plausibile controvertibilità della decisione sopravvenuta; nel caso concreto il Tribunale non aveva dato alcuna motivazione in tal senso. La Corte ha quindi annullato il provvedimento impugnato e rimesso le parti davanti al Tribunale di Milano, che provvederà anche sulle spese del regolamento, con termine per la riassunzione ex art. 50 c.p.c. decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    "sospensione del processo"; "necessario attendere la decisione"

    Quando sulla questione pregiudicante è già intervenuta una decisione non ancora passata in giudicato, il processo dipendente può proseguire; la sospensione è giustificabile solo se il giudice non intenda riconoscere l'autorità della decisione sopravvenuta e dia adeguata motivazione sulla sua plausibile controvertibilità.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria opera finché la causa pregiudicante non sia definita; se interviene una decisione nella causa pregiudicante, l'istituto esaurisce i suoi effetti salvo specifiche disposizioni che impongano di attendere il giudicato.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Indica il rito camerale applicato al regolamento di competenza nel regime transitorio.

  • art. 375, comma 2, n. 4), c.p.c.

    Richiamato per il procedimento in camera di consiglio.

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022

    Norma transitoria applicata al procedimento di legittimità.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La Corte rileva che il passaggio in giudicato della decisione prodotta non risultava certificato nelle forme previste da questa disposizione.

  • art. 50 c.p.c.

    Viene fissato il termine per la riassunzione davanti al giudice di rinvio dopo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Quando nel processo dipendente sia intervenuta una sentenza sulla questione pregiudicante, la sospensione non può essere mantenuta in modo automatico: il giudice deve valutare se riconoscere l'autorità della decisione già resa.
  • La sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione specifica sulla ragione per cui la decisione sopravvenuta non venga ritenuta idonea a orientare il giudizio dipendente; in mancanza, il provvedimento è illegittimo.
  • L'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra due cause non basta, da sola, a giustificare la sospensione quando la causa pregiudicante sia già stata definita con sentenza non passata in giudicato.
  • Il giudizio pregiudicato può riprendere o proseguire salvo che una disposizione speciale imponga di attendere il giudicato della causa pregiudicante.
  • La deduzione del sopravvenuto giudicato della sentenza pregiudicante deve risultare provata nelle forme richieste; in difetto, resta attuale l'interesse a ottenere una decisione sul provvedimento di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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