Cassazione Civile, Ordinanza n. 05132/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’azione risarcitoria proposta da un soggetto che si qualificava socio unico di una società non più esistente, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di un magistrato che aveva operato in una procedura fallimentare e nella successiva fase esecutiva. L’attore deduceva che il magistrato, quale giudice delegato e poi giudice fallimentare, avrebbe tenuto una condotta complessivamente illecita e gravemente colposa o dolosa, esorbitando dai limiti dei poteri d’ufficio e provocando il fallimento della società e la perdita del suo patrimonio. In particolare contestava: l’avvio di indagini patrimoniali d’ufficio; la segnalazione dell’insolvenza al pubblico ministero; la dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo senza attendere il parere del comitato dei creditori; la prosecuzione della procedura fallimentare e delle vendite nonostante la sentenza di revoca del fallimento; il rifiuto di sospendere o arrestare le attività esecutive; la mancata restituzione della contabilità e altre omissioni che avrebbero impedito la ripresa della società. Il ricorrente articolava cinque motivi di ricorso per cassazione, denunciando principalmente: violazione delle norme della legge fallimentare e dell’art. 111 Cost. sul principio di imparzialità del giudice; errata applicazione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati quanto alla colpa grave e all’errore scusabile; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per erronea valutazione della non contestazione; nonché censure sulla esecutività della sentenza di revoca del fallimento e sulla prosecuzione delle attività fallimentari dopo la revoca. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, sia per difetto di autosufficienza e carenza del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., sia perché i motivi erano in larga parte assertivi, riproponevano una diversa lettura dei fatti e tendevano a sollecitare un terzo grado di merito; ha inoltre rilevato che le questioni giuridiche poste erano già state risolte dalla giurisprudenza consolidata, in particolare quanto alla non esecutorietà immediata della sentenza di revoca del fallimento prima del passaggio in giudicato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato anzitutto che il ricorso non descriveva in modo sufficiente i fatti posti a base della domanda originaria, né il contenuto delle prove testimoniali né i motivi di appello, con violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Sul primo e sul secondo motivo ha rilevato che le censure erano formulate in modo confuso, assertivo e non autosufficiente, oltre a risolversi in una rivalutazione del merito; quanto al secondo motivo, ha sottolineato che al tempo dei fatti la questione dell’inammissibilità del concordato e dei poteri del giudice fallimentare era oggetto di contrasto, poi risolto dalle Sezioni Unite, sicché non poteva imputarsi al magistrato una violazione evidente di regole ancora controverse. Sul terzo motivo ha ribadito il principio consolidato secondo cui la sentenza di revoca del fallimento non è immediatamente esecutiva prima del giudicato, e che fino a quel momento gli effetti del fallimento restano fermi, salva la possibilità di sospendere discrezionalmente la liquidazione dell’attivo. Il quarto motivo è stato considerato una riproposizione, con maggiore enfasi fattuale, delle stesse doglianze già esaminate; il quinto è stato ritenuto carente di autosufficienza e di specificità sulla pretesa non contestazione dei fatti. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come base formale delle censure; la Corte ne evidenzia però l’uso improprio, perché i motivi si risolvono in doglianze di merito o sono formulati in modo non specifico.
Il ricorso è inammissibile perché non contiene una sufficiente e sintetica esposizione dei fatti di causa e degli elementi necessari a comprendere la vicenda e le censure.
La Corte non ravvisa una violazione decisiva; la doglianza del ricorrente è letta come tentativo di imporre una diversa valutazione del materiale fattuale.
Il ricorrente invoca la non contestazione di numerosi fatti; la Corte ritiene il motivo carente di specificità e non idoneo a dimostrare un reale vizio di valutazione.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente per denunciare la violazione dell’imparzialità del giudice; la Corte non accoglie la censura.
art. 2 L. 13 aprile 1988, n. 117
Richiamato per la responsabilità civile del magistrato; la Corte non esamina nel merito la responsabilità, reputando i motivi inammissibili o infondati.
Richiamato nel primo motivo in relazione ai poteri del giudice nella fase prefallimentare e alle indagini patrimoniali.
La Corte richiama la giurisprudenza che riconosceva al tribunale il potere di segnalare l’insolvenza al PM, anche dopo il mutamento normativo, nelle vicende anteriori e nel quadro del contrasto interpretativo allora esistente.
Evocato dal ricorrente come norma applicabile alla fase prefallimentare; la Corte osserva che la vicenda si colloca in un momento di transizione normativa e che il motivo non supera il dato temporale e il contrasto interpretativo.
Richiamato nella motivazione per affermare la provvisoria esecutività della sentenza dichiarativa di fallimento.
La Corte ribadisce che la revoca del fallimento non produce effetti rimoventi fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.
Richiamato per affermare che, dopo l’appello, la sospensione della liquidazione dell’attivo è solo eventuale e discrezionale, su richiesta di parte e per gravi motivi.
Invocato nel secondo motivo in tema di concordato preventivo e valutazione della proposta da parte dei creditori; la Corte reputa la censura non decisiva e comunque tardivamente proiettata su una questione allora controversa.
Richiamato dal ricorrente nella critica alla gestione della procedura di concordato preventivo.
Evocato quale norma sulla declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo.
Richiamato in relazione agli obblighi di deposito dei bilanci e alla successiva cancellazione della società.
Richiamato con riferimento agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, sintetica e autosufficiente dei fatti di causa e delle ragioni di censura; la mancanza di tali elementi comporta inammissibilità ex art. 366 c.p.c.
- Non è ammissibile trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito mediante censure che richiedano una nuova valutazione del fatto o delle prove.
- In tema di responsabilità civile del magistrato, non basta allegare in modo assertivo la violazione di norme o l’esistenza di un piano illecito: occorre individuare con precisione il fatto, la regola violata e il nesso tra condotta e danno.
- Quando al tempo dei fatti sussiste un contrasto interpretativo serio sulla norma applicabile, non può facilmente configurarsi una responsabilità del magistrato per avere seguito uno degli orientamenti allora plausibili.
- La sentenza di revoca del fallimento non elimina immediatamente gli effetti della declaratoria di fallimento: tali effetti cessano solo con il passaggio in giudicato della revoca, salvo la discrezionale sospensione della liquidazione dell’attivo nei casi previsti dalla legge.
- La deduzione di fatti non contestati ex art. 115 c.p.c. richiede allegazioni specifiche e circostanziate; doglianze generiche o cumulativamente rivolte a una pluralità di condotte non sono sufficienti a fondare la censura.
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