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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27514/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (sanzionati)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze ingiunzione emesse a seguito di verbale di contestazione per violazione dell'art. 146, comma 2, del Codice della Strada, elevato dalla Polizia Municipale nei confronti del conducente e della proprietaria del veicolo. Gli interessati hanno proposto opposizione avverso le sanzioni, poi rigettata dal giudice di pace e confermata in appello dal Tribunale di Matera. In cassazione hanno dedotto tre censure: 1) tardività della notificazione del verbale/degli estremi della violazione, sostenendo che il termine decorresse dalla data dell'accertamento e che la notifica fosse avvenuta oltre 150 giorni; 2) violazione delle norme sulla riunione dei procedimenti connessi, perché due distinti giudizi relativi alle due ordinanze non erano stati riuniti in primo grado e la riunione disposta in appello non avrebbe eliminato il pregiudizio derivante dalla doppia condanna alle spese; 3) illegittimità della sanzione per difetto di motivazione sull'impossibilità di contestazione immediata, assumendo che l'agente avrebbe potuto intimare l'alt per le concrete modalità del fatto.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo infondata la doglianza sulla tardività della notifica perché, ai fini del computo dei termini, si applicano le regole generali dell'art. 155 c.p.c., con esclusione del giorno iniziale. Ha accolto il secondo motivo, affermando che l'omessa riunione di procedimenti connessi non comporta nullità, ma può essere fatta valere in impugnazione se la parte deduce un concreto pregiudizio, in particolare nella liquidazione delle spese; nel caso concreto tale pregiudizio era stato dedotto per la doppia condanna alle spese. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la motivazione del Tribunale, pur sintetica, era sufficiente a superare il minimo costituzionale e le censure miravano in realtà a rimettere in discussione il merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Matera in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 201 Codice della Strada

    richiamato per la disciplina della notificazione degli estremi della violazione e del termine per la contestazione/notifica del verbale

  • art. 113 c.p.c.

    invocato come parametro di violazione di legge nel primo motivo, ma non decisivo

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel primo motivo con riferimento alla valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel primo motivo con riferimento alla valutazione delle prove

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di riunione dei procedimenti connessi

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale norma sul vizio di legittimità per violazione di legge

  • art. 155 c.p.c.

    applicato anche alle sanzioni amministrative per il computo dei termini, escludendo il giorno iniziale e prorogando la scadenza se festiva

  • art. 151, disp. att. c.p.c.

    la sua violazione non è assistita da espressa sanzione di nullità; rileva solo se la mancata riunione abbia causato un concreto pregiudizio, specie sulle spese

  • art. 146, comma 2, Codice della Strada

    norma sostanziale oggetto della contestazione amministrativa

  • art. 8054/2014

    richiamata per il principio del minimo costituzionale della motivazione

  • Cass. civ., sez. II, 01/12/2010, n. 24375

    citata per affermare l'applicabilità dell'art. 155 c.p.c. anche ai rapporti con la Pubblica Amministrazione in materia di sanzioni amministrative

  • Cass. civ., sez. II, 28/12/2020, n. 29638

    citata per il principio secondo cui la mancata riunione di procedimenti connessi è deducibile solo per il pregiudizio subito, in particolare sulle spese

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a sanzioni amministrative, il computo dei termini di notificazione segue le regole generali sui termini processuali: il giorno iniziale non si computa e, se la scadenza cade in giorno festivo, essa è prorogata al primo giorno non festivo successivo.
  • La mancata riunione di procedimenti connessi non determina di per sé nullità; in sede di impugnazione può rilevare solo se la parte alleghi e dimostri un concreto pregiudizio derivante dalla trattazione separata, soprattutto quanto alle spese di lite.
  • La motivazione della decisione è sufficiente in cassazione quando consente di ricostruire l'iter logico del giudice di merito, anche se è sintetica; non sono ammissibili censure che mirano solo a una diversa ricostruzione del fatto o a una rivalutazione del merito.
  • In tema di contestazione immediata di violazioni stradali, è sufficiente che l'ordinanza ingiunzione espliciti le ragioni concrete dell'impossibilità di procedere contestualmente, quali impegni dell'agente, traffico intenso e dinamica dell'infrazione, purché la motivazione renda comprensibile il percorso decisionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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