Cassazione Civile, Ordinanza n. 37712/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal curatore fallimentare di una società appaltatrice per il pagamento del saldo del corrispettivo di lavori di costruzione di due edifici abitativi eseguiti dalla società in bonis. La società committente proponeva opposizione deducendo ritardo nell'esecuzione, vizi e difformità delle opere, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Il tribunale dichiarava l'opposizione improcedibile; la corte d'appello, in parziale riforma, respingeva l'opposizione nel merito ritenendo che la committente non potesse chiedere per la prima volta in appello l'ammissione delle prove orali, poiché non aveva formulato in primo grado specifiche istanze istruttorie entro le preclusioni del rito. Con il ricorso per cassazione la società committente denunciava la violazione degli artt. 112, 115, 183, 187, 189 e 345 c.p.c., sostenendo: (i) che i documenti prodotti in opposizione e in primo grado erano stati trascurati; (ii) che la controparte non aveva contestato specificamente i fatti allegati; (iii) che il tribunale non aveva concesso tutti i termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti; (iv) che tale omissione le aveva poi imposto di articolare in appello i mezzi di prova orali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisiva la doglianza sui documenti, perché la ricorrente non aveva assolto all'onere di specificarne contenuto e decisività; ha escluso che vi fosse mancata contestazione rilevante dei fatti, richiamando il regime applicabile al giudizio introdotto prima della riforma dell'art. 115 c.p.c. e comunque la specifica difesa svolta dal curatore; ha considerato inammissibile o comunque infondata la censura sul mancato rilascio dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., sia per difetto di specificità della deduzione in appello e in cassazione sia perché l'eventuale vizio del primo grado andava tempestivamente fatto valere con l'impugnazione; ha infine condiviso la ratio della corte territoriale sulla preclusione ex art. 345 c.p.c., osservando che in primo grado non risultavano tempestive e specifiche conclusioni istruttorie e che la prova orale non poteva essere introdotta per la prima volta in appello. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La censura è stata veicolata come violazione di norme processuali, ma la Corte ha verificato la tenuta della ratio decidendi e l'osservanza degli oneri di specificità del ricorso.
Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte non ha ravvisato omissioni di pronuncia decisive.
Per i giudizi introdotti prima della riforma del 2009, la mancata contestazione non è di per sé sufficiente a rendere un fatto pacifico: occorre un'ammissione esplicita o un comportamento difensivo incompatibile con il disconoscimento.
I termini istruttori vanno richiesti e utilizzati tempestivamente nel primo grado; la mancata concessione o gestione del relativo vizio va dedotta con specificità nei mezzi di impugnazione.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale collegata alla trattazione e decisione della causa.
Le conclusioni, anche istruttorie, vanno rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni; in difetto opera la preclusione alla successiva deduzione di prove.
In appello non possono essere ammessi per la prima volta mezzi di prova preclusi in primo grado.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente che si duole dell'omessa o erronea valutazione di documenti deve indicarli e trascriverli o riassumerli nel ricorso, con specificazione della loro collocazione processuale.
Le nullità di attività del primo grado non rilevate tempestivamente devono essere fatte valere con il motivo di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per il contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La mancata ammissione o valutazione di prove documentali o testimoniali è censurabile in cassazione solo se la prova sia concretamente decisiva, cioè idonea a sovvertire con certezza la decisione di merito; non basta una deduzione generica della sua rilevanza.
- Nel ricorso per cassazione, il documento di cui si lamenta l'omessa valutazione deve essere indicato in modo puntuale, con trascrizione o riassunto del contenuto e indicazione della sede processuale in cui è stato prodotto; la mancanza di uno solo di tali oneri rende la censura inammissibile o infondata.
- Nel regime anteriore alla riforma dell'art. 115 c.p.c., il fatto allegato non diventa pacifico per la sola mancata contestazione, occorrendo un'ammissione esplicita o una difesa incompatibile con il suo disconoscimento.
- Le conclusioni istruttorie devono essere formulate tempestivamente nel primo grado; in mancanza, non è consentito introdurre per la prima volta in appello prove precluse.
- Le nullità processuali del primo grado devono essere dedotte con specifico motivo di impugnazione; se non fatte valere nei modi e tempi propri, non possono essere recuperate in cassazione come se fossero rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado.
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