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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16950/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando d’ufficio il mancato deposito della relata di notifica del provvedimento impugnato, necessaria ai fini dell’art. 369 c.p.c. in presenza di dedotta notificazione della decisione. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, che aveva difeso in un procedimento penale una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, chiedeva la liquidazione dei propri compensi professionali. Il tribunale liquidava una somma ritenuta insufficiente; l’opposizione del difensore veniva respinta e, dopo un primo ricorso per cassazione concluso con cassazione con rinvio limitatamente alla spettanza del compenso per la fase introduttiva del giudizio penale, il tribunale riassunto il giudizio liquidava i compensi della sola fase oggetto di rinvio e regolava le spese compensandole in misura sostanzialmente paritaria. Il difensore proponeva nuovo ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo della sentenza non ne riporta il contenuto specifico perché la Corte ritiene assorbente la questione di procedibilità. La Corte rileva infatti che il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che il provvedimento impugnato gli era stato notificato, ma non aveva depositato la relata di notifica né, in caso di notifica via PEC, i messaggi di spedizione e ricezione in formato idoneo; tale omissione, non sanata dal controricorrente né dagli atti di ufficio, comportava l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c. La Corte escludeva anche l’applicazione del principio di resistenza, perché la notifica del ricorso era avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente che deduca la notificazione della decisione impugnata deve depositarne la copia con la relata di notifica, o la documentazione equivalente in caso di notifica via PEC, entro il termine per il deposito del ricorso; la mancata produzione determina improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione della relata di notifica non sana l’omissione originaria quando sia tardiva.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    La mancanza può essere neutralizzata solo se la documentazione sia prodotta dal controricorrente nel termine previsto.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Il provvedimento impugnato era un’ordinanza resa in un procedimento sommario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 24 Cost.

    La sanzione dell’improcedibilità per mancato deposito della relata non è ritenuta lesiva del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La previsione processuale è considerata compatibile con il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    L’onere documentale preliminare è ritenuto compatibile con il diritto a un equo processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la decisione impugnata gli è stata notificata, assume l’onere di depositare tempestivamente la copia della decisione munita della relata di notifica o della documentazione equivalente della notifica via PEC.
  • La mancanza di tale documentazione comporta improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, salvo che la prova della notifica risulti dagli atti prodotti dal controricorrente o dal fascicolo d’ufficio.
  • La successiva produzione della relata di notifica non è idonea a sanare l’omissione se avviene oltre il termine perentorio di deposito previsto dall’art. 369 c.p.c.
  • Il principio di resistenza può evitare l’improcedibilità solo quando risulti che il ricorso sia stato notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della decisione impugnata; se la notifica del ricorso è tardiva, il principio non opera.
  • L’onere di deposito della relata di notifica è considerato adempimento preliminare non eccessivamente gravoso e compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali del giusto processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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